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Approvato nel presente testo dall’ Assemblea Generale privata del 6 dicembre 2022
TITOLO I
RAPPORTO ASSOCIATIVO
CAPO I - Domanda di adesione: comunicazione, perfezionamento e impugnazione delle decisioni
CAPO II - Cessazione del rapporto associativo: cause e modalità
1. Dimissioni, da rassegnare con lettera raccomandata, con il preavviso indicato nello statuto; mantenimento dei contenuti e delle modalità del rapporto associativo, fino alla naturale scadenza del termine.
2. Recesso del socio:
a) consentito al socio che abbia dissentito, in sede di votazione, dalle modificazioni statutarie adottate, con obbligazione contributiva fino alla fine dell’anno solare in corso;
b) in presenza di cause ostative al mantenimento del rapporto associativo, con immediata e contestuale cessazione di ogni diritto e dovere, fatta eccezione per la corresponsione del contributo dovuto, fino al termine di normale scadenza del rapporto.
3. Risoluzione unilaterale da parte dell’Associazione, senza possibilità di ricorso ai Probiviri, per infrazioni del Codice Etico e dei Valori Associativi e per cause di oggettiva ed accertata gravità, ostative al mantenimento del rapporto associativo; deliberata dal Consiglio di Presidenza, su proposta del Vice Presidente eventualmente a ciò preposto; cessazione immediata di tutti i diritti e doveri e permanenza dell’obbligo contributivo fino al termine di normale scadenza del rapporto stesso.
4. Fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato: il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo dalla sentenza dichiarativa di fallimento e fino al passaggio in giudicato della stessa; per le altre procedure concorsuali - compreso il concordato con continuità aziendale - il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo, con effetto anche sugli obblighi contributivi, in caso di eccessivo protrarsi dei tempi o di situazioni particolarmente complesse, derivanti da eventuali utilizzi difformi e strumentali della procedura.
5. Cessazione dell’attività aziendale.
Con la risoluzione del rapporto associativo, il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno di Confindustria Imperia e del sistema confederale.
CAPO III - Sanzioni
TITOLO II
FUNZIONAMENTO ORGANI ASSOCIATIVI
CAPO I - Convocazione delle riunioni
a) Assemblea: da 10 giorni, ridotti a 5 in caso di urgenza; riduzione non ammessa per adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento.
b) Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza: da 7 giorni, ridotti a 3 in caso di urgenza.
a) Assemblea: su richiesta del Consiglio Generale, del Consiglio di Presidenza o almeno del 15% dei voti totali;
b) Consiglio Generale, Consiglio di Presidenza: su richiesta di 1/3 dei componenti;
c) Consiglio Generale: possibile richiesta anche da parte dei Revisori Contabili, limitatamente a questioni connesse con l’esercizio delle funzioni ad esso affidate.
a) di iniziativa del Presidente: per Assemblea fino a 48 ore prima e per Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza fino a 24 ore con esclusione, in ogni caso, di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento;
b) in apertura dei lavori: ammessa se richiesta
CAPO II - Costituzione e svolgimento delle riunioni
Quorum costitutivi:
CAPO III – Deliberazioni e verbali
1. Quorum deliberativi generali:
a) in Assemblea e Consiglio Generale: maggioranza semplice, senza tenere conto di astenuti e schede bianche. In Consiglio di Presidenza: maggioranza semplice, tenendo conto di astenuti e schede bianche;
b) in Assemblea, Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza: le schede nulle rilevano sempre per calcolo quorum.
2. Quorum deliberativi speciali:
a) modifiche regolamentari: in Consiglio Generale maggioranza assoluta dei presenti, che rappresentino almeno il 15% dei componenti totali;
b) modifiche statutarie: in Assemblea maggioranza qualificata non inferiore al 55% dei voti presenti che rappresentino almeno il 20% dei voti esercitabili; in Consiglio Generale maggioranza assoluta dei presenti, che rappresentino almeno il 15% dei componenti totali;
c) scioglimento: in Assemblea maggioranza qualificata del 75% dei voti esercitabili; in Consiglio Generale maggioranza assoluta dei presenti, che rappresentino almeno il 15% dei componenti totali.
3. Modalità di votazione:
a) scrutinio segreto: inderogabile per le votazioni concernenti persone; il 25% dei voti presenti in Assemblea, e dei componenti negli altri organi, può chiederne l’utilizzo anche per altre deliberazioni, ad esclusione di modifiche statutarie e scioglimento; opportuno frazionamento dei voti assembleari spettanti a ciascun socio per garantirne la segretezza;
b) votazioni a scrutinio segreto: il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, in ogni caso non superiore ad un’ora per Assemblea e a 15 minuti per tutti gli altri organi; in tale lasso temporale potranno votare anche i componenti dell’organo intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione. In casi eccezionali e di comprovata necessità, il Presidente può ammettere l’espressione del voto anche prima della formale apertura della votazione. Per la ripetizione delle votazioni si applicano le disposizioni previste per la designazione del Presidente da parte del Consiglio Generale;
c) votazioni a scrutinio palese: per alzata di mano, chiamata in sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti; valore doppio del voto del Presidente in caso di parità. Per approvazione modifiche statutarie/regolamentari e scioglimento: appello nominale, con chiamata in ordine alfabetico dei soci oppure voto palese su supporto cartaceo, con identificazione dei votanti, senza frazionamento dei voti;
d) In caso di più votazioni simultanee devono essere predisposte schede di colore diverso per distinguere i diversi adempimenti elettorali ai quali sono chiamati i votanti, anche ai fini dell’eventuale esercizio del diritto di astensione.
e) partecipazione in video e audioconferenza: i soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l’attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto;
f) proclamazione degli eletti: in ordine alfabetico e senza indicazione del numero di preferenze conseguite;
g) verbalizzazione: necessaria per tutte le riunioni di Assemblea, Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza; possibile utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa dei soci/componenti partecipanti;
h) approvazione dei verbali: per Assemblea con silenzio-assenso dopo 15 giorni dall’invio a tutti i soci; per tutti gli altri organi in apertura della seduta successiva; possibilità, entro 10 giorni, di richiedere rettifiche prima dell’approvazione, con adeguate comunicazioni del segretario in caso di possibili contestazioni di contro interessati ai contenuti delle rettifiche stesse;
i) Contenuti dei verbali: report degli interventi nelle Assemblee e in Consiglio Generale, resoconto sintetico in Consiglio di Presidenza e in tutti gli altri organi delle componenti interne; per le votazioni a scrutinio palese: numero totale di soci/componenti votanti, astenuti, voti favorevoli e voti contrari; per le votazioni a scrutinio segreto: numero totale di soci/componenti presenti, voti espressi - distinti in schede nulle e schede valide – astenuti - distinti in schede bianche e numero di coloro che non hanno partecipato alla votazione - voti favorevoli, voti contrari, preferenze riportate.
j) consultazione dei verbali: ammessa solo per i soci in regola con i contributi associativi ed in possesso di tale qualifica alla data dell’Assemblea per la quale si richiede di accedere al relativo verbale; possibile per tutti i componenti in carica negli altri organi, anche con riferimento a mandati nel frattempo esauriti e, in caso di assenza alla riunione, per il verbale del quale si richiede la consultazione; rilascio di eventuali estratti a cura del segretario.
TITOLO III
CARICHE ASSOCIATIVE
CAPO I – Principi generali
1. Gratuità generalizzata delle cariche; comprovate situazioni difformi costituiscono causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile.
2. Rotazione – durata massima dei mandati:
3. Ai fini della rotazione, le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato si intendono rivestite per l’intera durata del mandato.
4. In caso di dimissioni o di altre cause di cessazione dalla carica associativa, elezioni suppletive in Consiglio Generale per la ricomposizione del Consiglio di Presidenza; in tutti gli altri organi possibilità di subentro del primo dei non eletti, di cooptazione mediante votazione o seggio vacante; in caso di subentro, a parità di voti, assume la carica il non eletto con maggiore anzianità associativa.
CAPO II – Requisiti di accesso
1. In caso di concorso alla Presidenza e al Consiglio di Presidenza dell’Associazione non possono essere immessi in lista coloro che risultino privi di completo inquadramento e della copertura di una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante, come specificata nel regolamento di attuazione dello statuto confederale. Il doppio inquadramento si realizza con l’adesione a Confindustria Imperia dell’impresa o sua unità locale con maggior numero di dipendenti, ubicata nel perimetro provinciale e contemporanea adesione all’associazione confederale di settore di riferimento.
Il requisito del doppio inquadramento deve essere certificato dal Collegio speciale dei Probiviri che deve riconoscere all’interessato, in caso di situazioni di verificata insussistenza dello stesso, un termine di sette giorni per procedere alla regolarizzazione attraverso la formalizzazione delle necessarie domande di adesione.
Trascorso inutilmente tale termine:
La mancata certificazione del Collegio speciale invalida:
Il doppio inquadramento deve permanere fino al termine del mandato. In caso di perdita del requisito, il Collegio speciale dei Probiviri deve dichiarare la decadenza dalla carica, trascorsi trenta giorni senza azioni di ripristino dello stesso.
2. Per ogni carica associativa, non possono candidarsi coloro che risultino privi del requisito della copertura di una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante e coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per le figure di reato individuate dal Codice etico e dei valori associativi come particolarmente lesive dell’immagine dell’organizzazione confederale, nonché coloro per i quali è in corso l’applicazione di misure interdittive; non possono altresì candidarsi coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative tra loro e con incarichi politici, secondo quanto previsto dalle delibere di Confindustria.
3. Per i Probiviri e i Revisori non è richiesto il requisito del completo inquadramento e della responsabilità aziendale di grado rilevante.
4. Verifica delle candidature da parte del Collegio speciale dei Probiviri.
CAPO III – Decadenza
TITOLO IV
ELEZIONI
CAPO I - Formazione delle liste per l’elezione dei rappresentanti negli organi direttivi, dei Probiviri e dei Revisori contabili
CAPO II – Procedura per l’elezione del Presidente
1. Consultazioni: la Commissione deve attivare uno specifico indirizzo di posta elettronica, predisporre un calendario comunicato a tutti gli associati con congruo preavviso e con l’indicazione di almeno 5 date d’incontro; ammesse modalità alternative alla audizione personale dei soci - in grado di garantire riservatezza e riconducibilità delle opinioni espresse - come audio e videoconferenze, mail riservate e lettere personali; non accettati i fax.
2. Ammesso il temporaneo funzionamento della Commissione anche con la presenza di 2 soli componenti; in caso di impedimento definitivo si procede necessariamente ad integrare la Commissione, rispettivamente con un sorteggiato di riserva preventivamente estratto.
3. Il più anziano di età dei componenti della Commissione di designazione da’ lettura della relazione dinanzi al Consiglio Generale.
4. Comunicazione alle imprese iscritte dei candidati emersi e degli autocandidati con relative linee programmatiche con modalità stabilite dalla Commissione di Designazione; il candidato/candidati hanno la possibilità di fare dichiarazioni programmatiche prima del voto del Consiglio Generale.
5. Scrutinio segreto inderogabile anche in caso di un unico candidato, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta della Commissione di designazione.
6. In caso di due o più canditati predisposizione di schede con relativi nominativi, elencati in ordine alfabetico.
7. Numero massimo di 3 candidati per il voto del Consiglio Generale.
8. Mancato raggiungimento del quorum richiesto alla prima votazione:
a) in caso di candidato unico, la proposta della Commissione di designazione si intende respinta
b) in caso di 2 candidati, ripetizione immediata della votazione. Proposte entrambe respinte se non viene ancora raggiunto il quorum
c) in caso di 3 candidati, ballottaggio tra i 2 candidati più votati nel primo scrutinio. Proposte entrambe respinte se non viene raggiunto ancora il quorum
d) in caso di parità tra voti favorevoli e contrari ovvero tra 2 candidati, ripetizione immediata della votazione. In caso di ulteriore risultato di parità, convocazione di una nuova riunione per la ripetizione della votazione. Proposte respinte alla terza votazione, laddove non venga raggiunto il quorum necessario o in presenza di un nuovo esito di parità.
9. Le consultazioni riprendono in caso di bocciatura della proposta/e della Commissione di designazione, che rimane in carica per un secondo mandato di audizioni. In caso di nuovo esito negativo, formazione di una nuova Commissione di designazione, utilizzando il sorteggio, anche se non previsto dallo statuto.
10. Voto in Assemblea a scrutinio segreto, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta di Presidente designato, deliberata dal Consiglio Generale.
11. Non ammessa, in ogni caso, presentazione diretta di altre candidature in Assemblea o recupero di nominativi non approvati dal Consiglio Generale.
12. In caso di voto negativo dell'Assemblea ripartenza consultazioni, con un secondo mandato della Commissione di designazione in carica; insediamento di una nuova Commissione in analogia a quanto previsto in caso di 2 esiti negativi consecutivi in Consiglio Generale.
13. In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo dell’Assemblea la proposta della Commissione di designazione, approvata dal Consiglio Generale non si intende respinta; necessaria la convocazione di una nuova Assemblea e solo dopo 2 ulteriori riunioni andate deserte, è necessaria la ripartenza delle consultazioni.
CAPO III – Procedura per l’elezione dei Vice Presidenti
1. Il Presidente designato dal Consiglio Generale individua i Vice Presidenti, con le rispettive deleghe, e li sottopone, nella stessa o in una riunione successiva a quella di designazione, all’approvazione del Consiglio Generale.
2. Prima della suddetta presentazione, deve essere effettuata una comunicazione al Collegio speciale dei Probiviri per acquisirne il parere sul profilo personale e professionale e verificare il possesso del requisito del doppio inquadramento.
3. Il Consiglio Generale delibera “a pacchetto” su tutti i nominativi, con votazione a scrutinio segreto, per approvazione/non approvazione della proposta del Presidente designato. Questa deve riguardare un numero di Vice presidenti non inferiore ai tre quarti degli eleggibili. Eventuali altre designazioni potranno essere effettuate in una Assemblea successiva.
4. In caso di voto negativo del Consiglio Generale possibilità per il Presidente designato di presentare una nuova proposta di composizione della propria squadra.
5. Nell’ipotesi di ulteriore bocciatura riavvio delle consultazioni per trovare nuove candidature a Presidente.
6. L’Assemblea, con un’unica votazione, elegge il Presidente, i Vice Presidenti e approva il programma di attività.
TITOLO V
PROBIVIRI
CAPO I - Collegio arbitrale: ricorso introduttivo e costituzione collegio
CAPO II - Collegio arbitrale: istruttoria e decisione
CAPO III - Collegio speciale: composizione, funzioni e procedura
CAPO IV – Sospensione dei termini procedurali e segreteria
TITOLO VI
SEZIONI MERCEOLOGICHE
CAPO I – Costituzione
Ciascuna Sezione costituita in seno a Confindustria Imperia, secondo l'art. 14 dello Statuto, nomina, riunita in Assemblea Generale, un Presidente di Sezione e, qualora lo ritenga e il numero degli appartenenti sia superiore a 10, dei Consiglieri in numero non inferiore a 2 e non superiore a 6, i quali col Presidente e con uno o più Vicepresidenti, formano il Consiglio Direttivo della Sezione.
CAPO II – Organi
Organi della Sezione sono quindi:
CAPO III – Assemblea
L'Assemblea della Sezione è costituita dai Titolari, Legali Rappresentanti, Dirigenti o Funzionari con delega delle Aziende appartenenti alla Sezione ad ognuno dei quali spetta un numero di voti in conformità di quanto dispone l'art. 8 dello Statuto. In caso di impedimento sono ammesse le rappresentanze per delega affidata ad altro Membro della Sezione: questi però non potrà avere più di una delega.
L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente della Sezione almeno una volta all'anno mediante avviso inviato 5 giorni prima ed in via straordinaria, in qualunque momento, quando sia deliberato dal Consiglio Direttivo, ove presente, o sia richiesto per iscritto da tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno degli appartenenti alla Sezione. Tanto nell'avviso, quanto nella domanda di convocazione, dovranno essere annunciati gli argomenti posti all'ordine del giorno.
L’integrazione dell’ordine del giorno può avvenire:
L'Assemblea deve:
a) deliberare circa l'andamento della Sezione, determinando le direttive da seguire per il suo funzionamento e per la trattazione dei problemi di carattere generale interessanti la categoria;
b) procedere alla nomina del Presidente, dei Vicepresidenti, dei Consiglieri, stabilendo il numero di questi ai sensi del capo I, e dei delegati al Consiglio Generale di Confindustria Imperia in base all'art. 9 dello Statuto;
c) deliberare in merito ad ogni altro oggetto all'ordine del giorno compreso negli scopi di Confindustria Imperia.
Al Presidente della Sezione spetta la Presidenza dell'Assemblea; in caso di assenza lo sostituirà il Vicepresidente più anziano di età. Spetta al Presidente o a chi ne fa le veci dirigere la discussione e determinare il modo della votazione che dovrà essere, comunque, a scrutinio segreto per la nomina delle cariche e per qualunque provvedimento concernente singole ditte.
Il Presidente constata la validità dell'Assemblea e nomina due scrutatori. Segretario dell'Assemblea sarà il Direttore di Confindustria Imperia o altro funzionario di Confindustria Imperia.
Il Presidente di Confindustria Imperia partecipa di diritto alle assemblee delle Sezioni, senza diritto di voto.
L’Assemblea è costituita con la presenza di almeno il 20% dei voti esercitabili dagli appartenenti alla sezione; la riunione sarà valida in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati.
L'Assemblea delibera con la maggioranza assoluta dei voti spettanti ai presenti, non tenendosi calcolo degli astenuti.
In caso di parità di voti prevale quello del Presidente di Sezione.
Le deliberazioni della Sezione concernenti questioni di carattere generale, per avere valore sia nei rapporti delle Imprese associate che nei rapporti dei terzi, devono essere ratificate dal Consiglio di Presidenza.
CAPO IV - Presidente
Sono competenze del Presidente:
a) tenere le relazioni con le Autorità e gli Enti pubblici della Provincia con i quali detti contatti siano necessari o utili al conseguimento dei fini della categoria;
b) tenere stretti contatti con il Presidente e con gli Uffici di Confindustria Imperia.
c) esercitare le competenze proprie del Consiglio Direttivo nei casi di sezioni prive dello stesso.
CAPO V – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo, ove costituito, si riunirà tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando lo chieda almeno la metà dei Consiglieri. La convocazione può essere fatta in caso di urgenza per telefono; ordinariamente con e-mail, almeno 8 giorni prima della riunione.
Trattandosi di un organo a base molto ristretta, le riunioni saranno valide qualunque sia il numero dei presenti, purché non inferiore a tre.
Le decisioni dovranno possibilmente essere adottate ad unanimità e in caso diverso saranno adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente di Sezione.
Alla riunione dei Consigli Direttivi di Sezione partecipa con voto consultivo il Direttore o altro funzionario di Confindustria Imperia, che funziona da Segretario.
Sono competenze del Consiglio Direttivo:
a)attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
b) proporre al Consiglio Generale di Confindustria Imperia i provvedimenti disciplinari da prendere eventualmente a carico dei soci, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto.
CAPO VI - Cariche
Le cariche di Presidente, Vicepresidente e Consigliere della Sezione sono personali e non sono ammesse deleghe.
I Presidenti di Sezione ed i Vicepresidenti possono durare in carica tre quadrienni, con possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo dopo una vacatio di almeno un mandato.
Il rinnovo delle cariche avrà luogo in apposita Assemblea delle Aziende di ogni singola Sezione, espressamente indetta negli anni pari. Essa sarà presieduta dal Presidente uscente.
Qualora questa riunione dovesse andare deserta, sarà indetta una seconda riunione entro i successivi due mesi e dopo che siano trascorsi almeno quindici giorni dalla precedente. Questa seconda riunione sarà presieduta dal Presidente di Confindustria Imperia o da un suo delegato. Qualora anche questa seconda riunione dovesse andare deserta, il Presidente o chi per esso, ai sensi del precedente comma, redigerà apposito verbale di constatazione della impossibilità di procedere alle elezioni.
La Presidenza della Sezione sarà perciò assunta dal Presidente di Confindustria Imperia o da un suo delegato fino a quando non siano indette nuove elezioni e da queste non risultino eletti gli Organi Direttivi della Sezione.
A tal fine, e dopo trascorsi almeno quattro mesi e non più di sei mesi, il Presidente di Confindustria Imperia, o il suo delegato alla Presidenza della Sezione, indiranno apposita Assemblea.
Qualora ne sia fatta richiesta da un gruppo di ditte che rappresenti almeno il 10% delle associate appartenenti alla Sezione, l'Assemblea della Sezione potrà essere convocata anche prima di quattro mesi.