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L' Associazione

Chi siamo

Regolamento di Confindustria Imperia

Approvato nel presente testo dall’ Assemblea Generale privata del 6 dicembre 2022

TITOLO I

RAPPORTO ASSOCIATIVO

 

 

CAPO I - Domanda di adesione: comunicazione, perfezionamento e impugnazione delle decisioni  

 

 

  1. L’adesione decorre dalla delibera del Consiglio di Presidenza.

 

  1. La decisione positiva/negativa assunta dal Consiglio di Presidenza è comunicata a mezzo posta elettronica all’interessato e a tutti i soci effettivi.

 

  1. In caso di pronuncia negativa del Consiglio di Presidenza è ammesso reclamo entro 10 giorni da parte dell’impresa richiedente al Consiglio Generale, che decide in modo inappellabile nel caso di accoglimento della domanda.

 

  1. Contro la delibera negativa del Consiglio Generale è ammesso ricorso, senza effetto sospensivo, al Collegio speciale dei Probiviri nel termine perentorio di 10 giorni dall’ulteriore rigetto. La decisione deve essere emessa entro i successivi 30 giorni ed è inappellabile.

 

  1. Contro la delibera di ammissione è ammessa possibilità di ricorso, con indicazione specifica dei motivi procedurali e delle ragioni di contro interesse, per i soli soci effettivi al Collegio speciale dei Probiviri, nel termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione di cui al 2° alinea. La decisione deve essere emessa entro i successivi 30 giorni ed è inappellabile.

 

 

CAPO II - Cessazione del rapporto associativo: cause e modalità

 

 

1. Dimissioni, da rassegnare con lettera raccomandata, con il preavviso indicato nello statuto; mantenimento dei contenuti e delle modalità del rapporto associativo, fino alla naturale scadenza del termine.

 

2. Recesso del socio:

 

a) consentito al socio che abbia dissentito, in sede di votazione, dalle modificazioni statutarie adottate, con obbligazione contributiva fino alla fine dell’anno solare in corso;

b) in presenza di cause ostative al mantenimento del rapporto associativo, con immediata e contestuale cessazione di ogni diritto e dovere, fatta eccezione per la corresponsione del contributo dovuto, fino al termine di normale scadenza del rapporto.

 

3. Risoluzione unilaterale da parte dell’Associazione, senza possibilità di ricorso ai Probiviri, per infrazioni del Codice Etico e dei Valori Associativi e per cause di oggettiva ed accertata gravità, ostative al mantenimento del rapporto associativo; deliberata dal Consiglio di Presidenza, su proposta del Vice Presidente eventualmente a ciò preposto; cessazione immediata di tutti i diritti e doveri e permanenza dell’obbligo contributivo fino al termine di normale scadenza del rapporto stesso.

 

4. Fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato: il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo dalla sentenza dichiarativa di fallimento e fino al passaggio in giudicato della stessa; per le altre procedure concorsuali - compreso il concordato con continuità aziendale - il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo, con effetto anche sugli obblighi contributivi, in caso di eccessivo protrarsi dei tempi o di situazioni particolarmente complesse, derivanti da eventuali utilizzi difformi e strumentali della procedura.

 

5. Cessazione dell’attività aziendale.

 

Con la risoluzione del rapporto associativo, il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno di Confindustria Imperia e del sistema confederale.

 

 

CAPO III - Sanzioni

 

  1. Censura del Presidente, in forma orale negli organi direttivi, o in forma scritta diretta all’interessato, da adottarsi in caso di comportamenti che possono essere rapidamente ricondotti ai principi organizzativi di riferimento generale.

 

  1. Sospensione dell’impresa associata, deliberata dal Consiglio di Presidenza per una durata massima di 12 mesi, con permanenza degli obblighi contributivi; la sospensione può essere applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno 2 anni.

 

  1. Decadenza dei rappresentanti dagli organi associativi: deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta, ovvero dichiarata dallo stesso organo di appartenenza, in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla carica, ivi compresa l’immotivata inerzia, di ripetute assenze ingiustificate o per il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l’accesso ed il mantenimento della stessa carica, in particolare perdita completo inquadramento, e mancata copertura di una posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante.

 

  1. Espulsione dell’impresa associata, deliberata dal Consiglio Generale, a maggioranza qualificata, in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi e quando nessuna altra soluzione sia ormai più praticabile; l’espulsione è applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno tre anni, salvo casi - validati dal Consiglio di Presidenza - di grave e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contributivi, per criticità contingenti legate ad eventi particolari.

 

  1. Radiazione del rappresentante in Associazione, deliberata dal Consiglio Generale, in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali che permettono, tuttavia, di conservare il rapporto associativo con l’azienda, che deve provvedere, su sollecitazione dell’Associazione, a nominare un nuovo rappresentante per la partecipazione alla vita associativa. La radiazione è sempre comminata in caso di attivazione di una controversia giudiziaria esterna, senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità.

 

  1. Impugnazione: ricorso ad un Collegio arbitrale dei Probiviri per le sanzioni comminate dagli organi; per le sanzioni comminate dal Collegio speciale dei Probiviri ricorso agli altri Probiviri eletti dall’Assemblea. In entrambi i casi il ricorso, che non ha effetto sospensivo, deve essere proposto entro i 15 giorni successivi alla comunicazione della delibera, con le modalità previste dal Titolo V del presente regolamento.

 

 

 

TITOLO II

FUNZIONAMENTO ORGANI ASSOCIATIVI

  

CAPO I - Convocazione delle riunioni

  

  1. Comunicazione del Presidente, senza formalità particolari, inviata per posta elettronica con indicazione di data, ora, luogo della convocazione e ordine del giorno; trasmissione, anche differita, entro i 3 giorni precedenti per l’Assemblea e le 24 ore antecedenti per tutti gli altri organi, della relativa documentazione.

 

  1. Preavviso: 

a) Assemblea: da 10 giorni, ridotti a 5 in caso di urgenza; riduzione non ammessa per adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento.

b) Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza: da 7 giorni, ridotti a 3 in caso di urgenza.

 

  1. Richiesta di convocazione straordinaria al Presidente:

a) Assemblea: su richiesta del Consiglio Generale, del Consiglio di Presidenza o almeno del 15% dei voti totali;

b) Consiglio Generale, Consiglio di Presidenza: su richiesta di 1/3 dei componenti;

c) Consiglio Generale: possibile richiesta anche da parte dei Revisori Contabili, limitatamente a questioni connesse con l’esercizio delle funzioni ad esso affidate.

 

  1. Autoconvocazione: con le medesime frazioni di cui al precedente alinea in caso di inerzia del Presidente protratta a 10 giorni dalla richiesta.
  2. Nei casi di convocazione straordinaria e di autoconvocazione la richiesta deve riportare la sottoscrizione autografa di ciascun delegato in Assemblea e di ciascun componente di Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza.
  1. Integrazione dell’ordine del giorno:

a) di iniziativa del Presidente: per Assemblea fino a 48 ore prima e per Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza fino a 24 ore con esclusione, in ogni caso, di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento;

b) in apertura dei lavori: ammessa se richiesta

    1. dal 60% dei voti presenti in Assemblea, che rappresentino almeno il 20% di quelli totali;
    2. da almeno la metà dei componenti di Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza, sempre con esclusione delle materie di cui al precedente alinea.

 

  1. Ad inizio anno solare comunicazione di un calendario delle riunioni ordinarie per Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza.

 

 

CAPO II - Costituzione e svolgimento delle riunioni

 

 Quorum costitutivi:

    1. Assemblea: almeno il 20% dei voti esercitabili; la riunione sarà valida in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati, con esclusione dei casi di adempimenti elettorali per i quali è sempre necessaria la soglia minima del 20% dei voti esercitabili, di modifiche statutarie, per le quali è sempre necessario la soglia minima del 40% dei voti esercitabili, e del caso di scioglimento per il quale è sempre necessaria la soglia minima del 75% dei voti esercitabili;
    2. Consiglio Generale: da 1/4 dei componenti. Per gli adempimenti elettorali, modifiche statutarie e regolamentari nonché scioglimento è sempre necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti;
    3. Consiglio di Presidenza: maggioranza dei componenti;
    4. nel calcolo del quorum le frazioni decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori;
    5. solo per Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza concorrono al quorum i membri collegati in video e audioconferenza;

 

  1. Presidenza: Presidente dell’Associazione; in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente più anziano di età.

 

  1. Segreteria:
    1. Assemblea, Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza: le funzioni di segretario sono attribuite al Direttore o altra risorsa individuata all’interno della tecnostruttura associativa;
    2. a sua cura la comunicazione delle variazioni nella composizione degli organi direttivi.

 

  1. Deleghe: presenza non delegabile nel Consiglio di Presidenza e Consiglio Generale.

 

  1. Diritto ad un solo voto in caso di partecipazione a più titoli in Consiglio Generale.

 

  1. La nomina di almeno la metà dei componenti statutariamente previsti permette l’insediamento dell’organo, con possibilità di completamento progressivo della sua composizione.

 

  1. Non sono ammessi inviti permanenti – esclusi quelli di diritto – ma solo a singole riunioni, in ragione del contributo che può essere assicurato sui temi all’ordine del giorno.

 

  1. Possibilità di inversione dei punti all’ordine del giorno: proposta dal Presidente, senza voto di approvazione, fatta salva richiesta contraria di almeno il 50% dei voti/componenti presenti.

 

  1. Ciascun socio, al corrente con i contributi, ha diritto di conoscere i voti attribuiti a tutte le imprese iscritte attraverso la consultazione di elenchi tenuti e validati dalla Direzione generale di ciascuna Associazione; non è tuttavia ammessa la distribuzione o diffusione, se non al Presidente, di fotocopie o estratti dei predetti elenchi.

 

 

CAPO III – Deliberazioni e verbali

 

1. Quorum deliberativi generali:

a) in Assemblea e Consiglio Generale: maggioranza semplice, senza tenere conto di astenuti e schede bianche. In Consiglio di Presidenza: maggioranza semplice, tenendo conto di astenuti e schede bianche;

b) in Assemblea, Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza: le schede nulle rilevano sempre per calcolo quorum.

 

2. Quorum deliberativi speciali:

a) modifiche regolamentari: in Consiglio Generale maggioranza assoluta dei presenti, che rappresentino almeno il 15% dei componenti totali;

b) modifiche statutarie: in Assemblea maggioranza qualificata non inferiore al 55% dei voti presenti che rappresentino almeno il 20% dei voti esercitabili; in Consiglio Generale maggioranza assoluta dei presenti, che rappresentino almeno il 15% dei componenti totali;

c) scioglimento: in Assemblea maggioranza qualificata del 75% dei voti esercitabili; in Consiglio Generale maggioranza assoluta dei presenti, che rappresentino almeno il 15% dei componenti totali.

 

3. Modalità di votazione:

a) scrutinio segreto: inderogabile per le votazioni concernenti persone; il 25% dei voti presenti in Assemblea, e dei componenti negli altri organi, può chiederne l’utilizzo anche per altre deliberazioni, ad esclusione di modifiche statutarie e scioglimento; opportuno frazionamento dei voti assembleari spettanti a ciascun socio per garantirne la segretezza;

b) votazioni a scrutinio segreto: il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, in ogni caso non superiore ad un’ora per Assemblea e a 15 minuti per tutti gli altri organi; in tale lasso temporale potranno votare anche i componenti dell’organo intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione. In casi eccezionali e di comprovata necessità, il Presidente può ammettere l’espressione del voto anche prima della formale apertura della votazione. Per la ripetizione delle votazioni si applicano le disposizioni previste per la designazione del Presidente da parte del Consiglio Generale;

c) votazioni a scrutinio palese: per alzata di mano, chiamata in sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti; valore doppio del voto del Presidente in caso di parità. Per approvazione modifiche statutarie/regolamentari e scioglimento: appello nominale, con chiamata in ordine alfabetico dei soci oppure voto palese su supporto cartaceo, con identificazione dei votanti, senza frazionamento dei voti;

d) In caso di più votazioni simultanee devono essere predisposte schede di colore diverso per distinguere i diversi adempimenti elettorali ai quali sono chiamati i votanti, anche ai fini dell’eventuale esercizio del diritto di astensione.

e) partecipazione in video e audioconferenza: i soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l’attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto;

f) proclamazione degli eletti: in ordine alfabetico e senza indicazione del numero di preferenze conseguite;

g) verbalizzazione: necessaria per tutte le riunioni di Assemblea, Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza; possibile utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa dei soci/componenti partecipanti;

h) approvazione dei verbali: per Assemblea con silenzio-assenso dopo 15 giorni dall’invio a tutti i soci; per tutti gli altri organi in apertura della seduta successiva; possibilità, entro 10 giorni, di richiedere rettifiche prima dell’approvazione, con adeguate comunicazioni del segretario in caso di possibili contestazioni di contro interessati ai contenuti delle rettifiche stesse;

i) Contenuti dei verbali: report degli interventi nelle Assemblee e in Consiglio Generale, resoconto sintetico in Consiglio di Presidenza e in tutti gli altri organi delle componenti interne; per le votazioni a scrutinio palese: numero totale di soci/componenti votanti, astenuti, voti favorevoli e voti contrari; per le votazioni a scrutinio segreto: numero totale di soci/componenti presenti, voti espressi - distinti in schede nulle e schede valide – astenuti - distinti in schede bianche e numero di coloro che non hanno partecipato alla votazione - voti favorevoli, voti contrari, preferenze riportate.

j) consultazione dei verbali: ammessa solo per i soci in regola con i contributi associativi ed in possesso di tale qualifica alla data dell’Assemblea per la quale si richiede di accedere al relativo verbale; possibile per tutti i componenti in carica negli altri organi, anche con riferimento a mandati nel frattempo esauriti e, in caso di assenza alla riunione, per il verbale del quale si richiede la consultazione; rilascio di eventuali estratti a cura del segretario.

 

 

TITOLO III

CARICHE ASSOCIATIVE

 

 

CAPO I – Principi generali

  

1. Gratuità generalizzata delle cariche; comprovate situazioni difformi costituiscono causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile.

 

2. Rotazione – durata massima dei mandati:

  1. Presidente: 4 anni massimo senza possibilità di ulteriori rielezioni, fatto salvo quanto previsto dall’art. 11, comma 1 dello statuto;
  2. Vice Presidenti: 8 anni consecutivi. Possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo solo dopo una vacatio di almeno un mandato. Comprovate situazioni difformi costituiscono causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile
  3. Componenti organi Direttivi mandato di non oltre 12 anni; 

 

3. Ai fini della rotazione, le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato si intendono rivestite per l’intera durata del mandato.

 

4. In caso di dimissioni o di altre cause di cessazione dalla carica associativa, elezioni suppletive in Consiglio Generale per la ricomposizione del Consiglio di Presidenza; in tutti gli altri organi possibilità di subentro del primo dei non eletti, di cooptazione mediante votazione o seggio vacante; in caso di subentro, a parità di voti, assume la carica il non eletto con maggiore anzianità associativa.

 

 

CAPO II – Requisiti di accesso

  

1. In caso di concorso alla Presidenza e al Consiglio di Presidenza dell’Associazione non possono essere immessi in lista coloro che risultino privi di completo inquadramento e della copertura di una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante, come specificata nel regolamento di attuazione dello statuto confederale. Il doppio inquadramento si realizza con l’adesione a Confindustria Imperia dell’impresa o sua unità locale con maggior numero di dipendenti, ubicata nel perimetro provinciale e contemporanea adesione all’associazione confederale di settore di riferimento.

 

Il requisito del doppio inquadramento deve essere certificato dal Collegio speciale dei Probiviri che deve riconoscere all’interessato, in caso di situazioni di verificata insussistenza dello stesso, un termine di sette giorni per procedere alla regolarizzazione attraverso la formalizzazione delle necessarie domande di adesione.

 

Trascorso inutilmente tale termine:

  • l’auto candidatura non è procedibile
  • in caso di candidatura emersa nel corso delle consultazioni, l’interessato non è candidabile
  • il Vice Presidente, elettivo o di diritto, non è eleggibile.

 

La mancata certificazione del Collegio speciale invalida:

 

  • la prosecuzione delle audizioni della Commissione di designazione
  • il voto di designazione del Consiglio Generale
  • l’elezione in Assemblea o nell’organo competente dei Vice Presidenti elettivi o di diritto.

 

Il doppio inquadramento deve permanere fino al termine del mandato. In caso di perdita del requisito, il Collegio speciale dei Probiviri deve dichiarare la decadenza dalla carica, trascorsi trenta giorni senza azioni di ripristino dello stesso.

 

2. Per ogni carica associativa, non possono candidarsi coloro che risultino privi del requisito della copertura di una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante e coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per le figure di reato individuate dal Codice etico e dei valori associativi come particolarmente lesive dell’immagine dell’organizzazione confederale, nonché coloro per i quali è in corso l’applicazione di misure interdittive; non possono altresì candidarsi coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative tra loro e con incarichi politici, secondo quanto previsto dalle delibere di Confindustria.

 

3. Per i Probiviri e i Revisori non è richiesto il requisito del completo inquadramento e della responsabilità aziendale di grado rilevante.

 

4. Verifica delle candidature da parte del Collegio speciale dei Probiviri.

 

 

CAPO III – Decadenza

 

  1. Mancanza del requisito della responsabilità aziendale di grado rilevante o del completo inquadramento: in assenza di dimissioni volontarie, decadenza immediata dalla carica dichiarata dall’organo di appartenenza; per il Presidente e i Vice Presidenti deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri, con possibilità di ricorso ai restanti Probiviri eletti dall’Assemblea.

 

  1. Assenze ingiustificate: decadenza automatica, accertata e dichiarata dall’organo di appartenenza e comunicata dal segretario, dopo 3 assenze consecutive o mancata partecipazione alla metà delle riunioni indette nell’anno solare; non ammessa la giustificazione dell’assenza dopo l’inizio della riunione.

 

  1. Oggettivo impedimento di qualsiasi natura a svolgere le funzioni, protratto per 6 mesi consecutivi.

 

  1. Il Collegio speciale dei Probiviri può deliberare sempre, anche solo a maggioranza, la decadenza dalle cariche, per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’incarico, con possibilità di ricorso ai restanti probiviri.

 

  1. In situazioni di criticità, l’autosospensione dalla carica è comportamento associativo virtuoso, a tutela della tenuta dell’impianto etico-valoriale del sistema; facoltà del Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi, ove costituito, o del Collegio speciale dei Probiviri di esprimere indirizzi e sollecitazioni in tal senso, destinati ai singoli interessati.

 

  1. A seguito della dichiarazione di decadenza non è ammessa la rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione stessa. Nei casi di decadenza disposti dal Collegio speciale dei Probiviri deriva la non rieleggibilità per almeno 2 mandati successivi.

 

 

TITOLO IV

ELEZIONI

  

CAPO I - Formazione delle liste per l’elezione dei rappresentanti negli organi direttivi, dei Probiviri e dei Revisori contabili

 

  1. Modalità preferenziale di raccolta per formazione liste: autocandidature espresse dalla base associativa, successivamente verificate dal Collegio speciale dei Probiviri.

 

  1. Per Probiviri e Revisori contabili: candidature dalla base associativa, anche a seguito di sollecitazione del Presidente, con adeguato anticipo e con possibilità di indicare anche terzi esterni, purché in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da ricoprire. Importante far ricadere la scelta su rappresentanti di imprese che abbiano particolari caratteristiche di affidabilità ed esperienza.

 

  1. Esclusione dalle liste elettorali per mancanza dei requisiti disposta dal Collegio speciale dei Probiviri; possibile ricorso ai restanti Probiviri.

 

  1. Inderogabile raccogliere un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire. In caso di oggettiva e verificata impossibilità: proporzionale riduzione dei seggi disponibili ovvero predisposizione di una lista aperta, con possibilità di esprimere preferenze ulteriori rispetto alle candidature raccolte ovvero votazione favorevole/sfavorevole su tutti i candidati, con elezione solo di quelli che avranno conseguito la maggioranza dei voti espressi.

 

  1. Il numero di preferenze deve essere sempre inferiore ai seggi da ricoprire: sono possibili previsioni diversificate per i singoli organi ma il numero di preferenze non può superare i 2/3 degli eligendi.

 

  1. Il numero massimo delle preferenze ammesse deve essere adeguatamente evidenziato sulla scheda stessa.

 

 

CAPO II – Procedura per l’elezione del Presidente

  

1. Consultazioni: la Commissione deve attivare uno specifico indirizzo di posta elettronica, predisporre un calendario comunicato a tutti gli associati con congruo preavviso e con l’indicazione di almeno 5 date d’incontro; ammesse modalità alternative alla audizione personale dei soci - in grado di garantire riservatezza e riconducibilità delle opinioni espresse - come audio e videoconferenze, mail riservate e lettere personali; non accettati i fax.

 

2. Ammesso il temporaneo funzionamento della Commissione anche con la presenza di 2 soli componenti; in caso di impedimento definitivo si procede necessariamente ad integrare la Commissione, rispettivamente con un sorteggiato di riserva preventivamente estratto.

 

3. Il più anziano di età dei componenti della Commissione di designazione da’ lettura della relazione dinanzi al Consiglio Generale.

 

4. Comunicazione alle imprese iscritte dei candidati emersi e degli autocandidati con relative linee programmatiche con modalità stabilite dalla Commissione di Designazione; il candidato/candidati hanno la possibilità di fare dichiarazioni programmatiche prima del voto del Consiglio Generale.

 

5. Scrutinio segreto inderogabile anche in caso di un unico candidato, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta della Commissione di designazione.

 

6. In caso di due o più canditati predisposizione di schede con relativi nominativi, elencati in ordine alfabetico.

 

7. Numero massimo di 3 candidati per il voto del Consiglio Generale.

 

8. Mancato raggiungimento del quorum richiesto alla prima votazione:

 

a) in caso di candidato unico, la proposta della Commissione di designazione si intende respinta

b) in caso di 2 candidati, ripetizione immediata della votazione. Proposte entrambe respinte se non viene ancora raggiunto il quorum

c) in caso di 3 candidati, ballottaggio tra i 2 candidati più votati nel primo scrutinio. Proposte entrambe respinte se non viene raggiunto ancora il quorum

d) in caso di parità tra voti favorevoli e contrari ovvero tra 2 candidati, ripetizione immediata della votazione. In caso di ulteriore risultato di parità, convocazione di una nuova riunione per la ripetizione della votazione. Proposte respinte alla terza votazione, laddove non venga raggiunto il quorum necessario o in presenza di un nuovo esito di parità.

 

9. Le consultazioni riprendono in caso di bocciatura della proposta/e della Commissione di designazione, che rimane in carica per un secondo mandato di audizioni. In caso di nuovo esito negativo, formazione di una nuova Commissione di designazione, utilizzando il sorteggio, anche se non previsto dallo statuto.

 

10. Voto in Assemblea a scrutinio segreto, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta di Presidente designato, deliberata dal Consiglio Generale.

 

11. Non ammessa, in ogni caso, presentazione diretta di altre candidature in Assemblea o recupero di nominativi non approvati dal Consiglio Generale.

 

12. In caso di voto negativo dell'Assemblea ripartenza consultazioni, con un secondo mandato della Commissione di designazione in carica; insediamento di una nuova Commissione in analogia a quanto previsto in caso di 2 esiti negativi consecutivi in Consiglio Generale.

 

13. In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo dell’Assemblea la proposta della Commissione di designazione, approvata dal Consiglio Generale non si intende respinta; necessaria la convocazione di una nuova Assemblea e solo dopo 2 ulteriori riunioni andate deserte, è necessaria la ripartenza delle consultazioni.

 

 

CAPO III – Procedura  per l’elezione dei Vice Presidenti

  

1. Il Presidente designato dal Consiglio Generale individua i Vice Presidenti, con le rispettive deleghe, e li sottopone, nella stessa o in una riunione successiva a quella di designazione, all’approvazione del Consiglio Generale.

 

2. Prima della suddetta presentazione, deve essere effettuata una comunicazione al Collegio speciale dei Probiviri per acquisirne il parere sul profilo personale e professionale e verificare il possesso del requisito del doppio inquadramento.

 

3. Il Consiglio Generale delibera “a pacchetto” su tutti i nominativi, con votazione a scrutinio segreto, per approvazione/non approvazione della proposta del Presidente designato. Questa deve riguardare un numero di Vice presidenti non inferiore ai tre quarti degli eleggibili. Eventuali altre designazioni potranno essere effettuate in una Assemblea successiva.

 

4. In caso di voto negativo del Consiglio Generale possibilità per il Presidente designato di presentare una nuova proposta di composizione della propria squadra.

 

5. Nell’ipotesi di ulteriore bocciatura riavvio delle consultazioni per trovare nuove candidature a Presidente.

 

6. L’Assemblea, con un’unica votazione, elegge il Presidente, i Vice Presidenti e approva il programma di attività.

 

 

 

TITOLO V

PROBIVIRI

  

CAPO I - Collegio arbitrale: ricorso introduttivo e costituzione collegio

  

  1. Il Collegio arbitrale viene attivato con la presentazione di un ricorso alla segreteria dei Probiviri, entro 60 giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli. Il termine per l’impugnazione delle sanzioni è di 10 giorni dalla loro comunicazione.

 

  1. Contenuti del ricorso: sintesi dei motivi e delle richieste di intervento, indicazione del Proboviro di fiducia, tra i Probiviri eletti in Assemblea che non appartengono al Collegio speciale.

 

  1. Il deposito cauzionale obbligatorio deve essere versato mediante bonifico bancario, su conto corrente dedicato a progetti speciali. L’importo del deposito cauzionale è stabilito all’inizio di ogni anno dal Collegio speciale tra il 20% e il 50% del contributo associativo minimo. La copia della ricevuta di avvenuto bonifico deve essere depositata unitamente al ricorso.

 

  1. Notifica del ricorso da parte della segreteria alla controparte e richiesta di nomina del Proboviro di fiducia entro i 10 giorni successivi; rifiuto o immotivato ritardo costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.

 

  1. Possibilità di rifiutare l’incarico arbitrale solo per gravi motivi personali o nei casi previsti dal Codice di procedura civile; possibilità di ricusazione nei casi e con le modalità previste dal Codice di procedura civile, con decisione del Collegio speciale. La presentazione di un’istanza di ricusazione, per fini prettamente dilatori e basata su motivi infondati, costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi e comporta automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.

 

  1. Individuazione del Presidente del collegio da parte dei 2 Probiviri nominati dalle parti; in caso di dissenso, nomina richiesta al Presidente del Tribunale di Imperia che provvederà alla scelta tra i restanti Probiviri eletti dall’Assemblea.

 

  1. Formale costituzione del Collegio arbitrale non oltre i 10 giorni successivi, con apertura della fase istruttoria.

 

 

CAPO II - Collegio arbitrale: istruttoria e decisione

  

  1. Discrezionalità di procedura e di mezzi istruttori; possibilità di disporre audizioni personali ed esibizione di documenti.

 

  1. Comunicazione da parte del Collegio arbitrale ai Probiviri di Confindustria della controversia ad esso demandata; il Collegio speciale dei Probiviri di Confindustria, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale, può fornire elementi di orientamento per la composizione delle controversie stesse.

 

  1. La decisione del Collegio è emessa, anche a maggioranza, entro 30 giorni dalla data della sua costituzione, prorogabili per ulteriori 15 giorni. Facoltà per il Proboviro dissenziente di non sottoscrivere il lodo.

 

  1. Trascorso il termine massimo per la decisione, caducazione degli atti compiuti per superamento del termine, da attivare su istanza della parte interessata.

 

  1. Comunicazione del lodo alle parti interessate entro 5 giorni dalla data della deliberazione.

 

  1. Possibilità di appello del lodo al collegio arbitrale dei Probiviri confederali, con presentazione del ricorso alla segreteria, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data della relativa comunicazione.

 

  1. In caso di errori materiali o di calcolo, possibilità di correzione del lodo, su istanza di parte o d’ufficio dallo stesso Collegio.

 

 

CAPO III - Collegio speciale: composizione, funzioni e procedura

  

  1. Composto da almeno 3 Probiviri. I componenti del Collegio speciale non possono essere nominati arbitri per la risoluzione di una controversia interna.

 

  1. Interviene su impulso degli organi direttivi. Agisce d’ufficio, in presenza di gravi motivi o di inerzia.

 

  1. Può chiedere l’intervento del Collegio speciale di Confindustria per evidenziare la necessità di commissariamento.

 

  1. Funzioni: rilascia parere obbligatorio sul profilo personale e professionale dei candidati alle cariche; per il Presidente il parere è vincolante; interpreta la normativa interna di Confindustria Imperia; dichiara la decadenza dalle cariche associative, per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’incarico; vigila a presidio generale della vita associativa; esamina i ricorsi sulle domande di adesione.

 

  1. Le decisioni del Collegio speciale possono essere impugnate, non oltre 10 giorni dalla data della loro comunicazione alla parte/i, con ricorso davanti ai restanti Probiviri, riuniti in Collegio di riesame, che decide a maggioranza nei 30 giorni successivi alla data di ricezione del ricorso. Il termine per l’impugnazione dinanzi al Collegio di riesame delle sanzioni irrogate dal Collegio speciale è di 10 giorni dalla loro comunicazione.

 

  1. Effetto non sospensivo del ricorso, salvo valutazione di grave e irreparabile pregiudizio.

 

 

CAPO IV – Sospensione dei termini procedurali e segreteria

 

  1. Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1°al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

 

  1. La segreteria dei Probiviri è assegnata al Direttore o ad altra risorsa della tecnostruttura appositamente delegata. La segreteria raccoglie in un volume quadriennale i lodi emessi, distinti per Collegi arbitrali e Collegio speciale.

 

 

 

 

TITOLO VI

SEZIONI MERCEOLOGICHE

  

CAPO I – Costituzione

 

Ciascuna Sezione costituita in seno a Confindustria Imperia, secondo l'art. 14 dello Statuto,  nomina, riunita  in  Assemblea Generale, un Presidente di Sezione e, qualora lo ritenga e  il  numero  degli appartenenti sia superiore a 10, dei Consiglieri in numero non inferiore a 2 e non superiore  a  6, i quali col Presidente e con uno o più Vicepresidenti,  formano  il  Consiglio Direttivo della Sezione.

 

CAPO II – Organi

 

Organi della Sezione sono quindi:

  1. a) l'Assemblea della Sezione;
  2. b) il Presidente e i Vicepresidenti;
  3. c) il Consiglio Direttivo.

 

 

CAPO III – Assemblea

 

L'Assemblea della Sezione è costituita dai Titolari, Legali Rappresentanti, Dirigenti o Funzionari  con  delega delle Aziende appartenenti alla Sezione ad  ognuno  dei  quali spetta un numero di voti in conformità di quanto dispone l'art.  8 dello Statuto.  In  caso  di impedimento sono ammesse le rappresentanze per  delega  affidata  ad altro Membro della Sezione: questi però non potrà avere più di una delega.

 

L'Assemblea è convocata  in via ordinaria dal Presidente della  Sezione  almeno  una volta  all'anno  mediante avviso inviato 5 giorni prima ed in via straordinaria,  in  qualunque  momento,  quando  sia deliberato dal Consiglio Direttivo, ove presente,  o  sia  richiesto  per iscritto da tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno degli appartenenti  alla Sezione. Tanto nell'avviso, quanto nella domanda di convocazione,  dovranno  essere annunciati gli argomenti posti all'ordine del giorno.

 

L’integrazione dell’ordine del giorno può avvenire:  

  • di iniziativa del Presidente: per Assemblea fino a 48 ore prima e per Consiglio Direttivo fino a 24 ore
  • richiesta in apertura dei lavori: dal 50% dei voti assembleari presenti che rappresentino almeno il 20% di quelli totali;

 

L'Assemblea deve:

 

a) deliberare circa  l'andamento della Sezione, determinando le  direttive  da  seguire per  il suo funzionamento e per la trattazione dei problemi di carattere  generale interessanti la categoria;

b) procedere alla nomina del Presidente, dei Vicepresidenti, dei Consiglieri, stabilendo il  numero  di  questi  ai sensi del capo I,  e  dei  delegati  al  Consiglio  Generale di Confindustria Imperia  in base all'art. 9 dello Statuto;

c) deliberare in  merito  ad  ogni altro oggetto  all'ordine  del  giorno  compreso  negli scopi di Confindustria Imperia.

 

Al Presidente della Sezione spetta la Presidenza dell'Assemblea; in caso di assenza  lo sostituirà il Vicepresidente più anziano di età. Spetta al Presidente o a chi ne fa le veci dirigere  la  discussione  e  determinare  il  modo  della  votazione  che  dovrà  essere, comunque, a scrutinio segreto per la nomina delle cariche e per qualunque provvedimento concernente singole ditte.

 

Il  Presidente  constata la validità dell'Assemblea e nomina due  scrutatori.  Segretario dell'Assemblea sarà il Direttore di Confindustria Imperia o altro funzionario di Confindustria Imperia.

 

Il Presidente di Confindustria Imperia partecipa di diritto alle assemblee delle Sezioni, senza diritto di voto.

 

L’Assemblea è costituita con la presenza di almeno il 20% dei voti esercitabili dagli appartenenti alla sezione; la riunione sarà valida in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati.

 

L'Assemblea  delibera  con la maggioranza assoluta dei voti spettanti ai  presenti,  non tenendosi calcolo degli astenuti.

 

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente di Sezione.

 

Le  deliberazioni  della Sezione concernenti questioni di carattere generale,  per  avere valore  sia  nei  rapporti  delle  Imprese associate che  nei  rapporti  dei  terzi,  devono essere ratificate dal Consiglio di Presidenza.

 

 

CAPO IV - Presidente

 

Sono competenze del Presidente:

 

a) tenere le  relazioni  con le Autorità e gli Enti pubblici della  Provincia  con  i  quali detti contatti siano necessari o utili al conseguimento dei fini della categoria;

b) tenere stretti contatti con il Presidente e con gli Uffici di Confindustria Imperia.

c) esercitare le competenze proprie del Consiglio Direttivo nei casi di sezioni prive dello stesso.

 

 

CAPO V – Consiglio Direttivo

 

Il  Consiglio Direttivo, ove costituito, si riunirà tutte le volte che il Presidente lo  ritenga necessario  o  quando lo chieda almeno la metà dei Consiglieri. La  convocazione  può essere  fatta  in caso di urgenza per telefono;  ordinariamente  con e-mail, almeno 8 giorni prima della riunione.

 

Trattandosi  di un organo a base molto ristretta, le riunioni saranno valide  qualunque sia il numero dei presenti, purché non inferiore a tre.

 

Le  decisioni  dovranno possibilmente essere adottate ad unanimità e  in  caso  diverso saranno adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente di Sezione.

 

Alla  riunione dei Consigli Direttivi di Sezione partecipa con voto consultivo  il  Direttore o altro funzionario di Confindustria Imperia, che funziona da Segretario.

 

Sono competenze del Consiglio Direttivo:

a)attuare le deliberazioni dell'Assemblea;

b) proporre al Consiglio Generale di Confindustria Imperia i provvedimenti disciplinari da prendere eventualmente a carico dei soci, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto.

 

 

CAPO VI - Cariche

 

Le cariche di Presidente, Vicepresidente e Consigliere della Sezione sono personali  e non sono ammesse deleghe.

 

I Presidenti di Sezione ed i Vicepresidenti  possono durare in carica tre quadrienni,  con possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo dopo una vacatio di almeno un mandato.

 

Il rinnovo delle cariche avrà luogo in apposita Assemblea delle Aziende di  ogni singola  Sezione, espressamente indetta negli anni pari. Essa sarà presieduta dal  Presidente  uscente.

 

Qualora  questa  riunione dovesse andare deserta, sarà indetta  una  seconda  riunione entro  i  successivi  due  mesi e dopo che siano trascorsi  almeno  quindici  giorni  dalla precedente. Questa seconda riunione sarà presieduta dal Presidente di Confindustria Imperia o  da un  suo  delegato. Qualora anche questa seconda riunione dovesse  andare  deserta,  il Presidente o chi per esso, ai sensi del precedente comma, redigerà apposito verbale di constatazione della impossibilità di procedere alle elezioni.

 

La  Presidenza  della Sezione sarà perciò assunta dal Presidente di Confindustria Imperia o  da  un suo delegato fino a quando non siano indette nuove elezioni e da queste non  risultino eletti gli Organi Direttivi della Sezione.

 

A  tal  fine,  e dopo trascorsi almeno quattro mesi e non più di sei  mesi,  il  Presidente di Confindustria Imperia,  o  il  suo  delegato  alla  Presidenza  della  Sezione,  indiranno   apposita Assemblea.

 

Qualora  ne  sia fatta richiesta da un gruppo di ditte che  rappresenti almeno il 10% delle associate appartenenti alla Sezione,  l'Assemblea della Sezione potrà essere convocata anche prima di quattro mesi.


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