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Nuovo DL Sostegni

Approfondimento sulle misure di particolare interesse per il settore turistico
25/1/2022


Il Consiglio dei Ministri tenutosi oggi, ha approvato un decreto legge che contiene alcune misure di particolare interesse per il settore.

Riservandoci necessari approfondimenti non appena disponibili i testi definitivi, segnaliamo tra l’altro che viene riattivato il bonus affitti per i mesi da gennaio a marzo 2022 e che si prevede un ulteriore incremento di 100 milioni a valere sul Fondo Unico Nazionale Turismo

Inoltre per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali il provvedimento rimanda per il nostro settore all’utilizzo del FIS per il quale si dispone la non applicazione fino al 31 marzo p.v., del contributo addizionale.

La riforma degli ammortizzatori sociali, introdotta dalla legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) è intervenuta anche sul FIS disponendo, a decorrere dal 1 gennaio 2022:

- L’estensione del fondo a tutti i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente;

- La sostituzione delle precedenti prestazioni erogate dal FIS (assegno di solidarietà e assegno ordinario) con l’assegno di integrazione salariale, che avrà durate massime diverse in relazione alla dimensione aziendale.

In particolare:

  1. a) 13 settimane nel biennio mobile, per i datori di lavoro che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti
  2. b) 26 settimane nel biennio mobile, per i datori di lavoro che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti

In ogni caso, nei limiti di durata di 13/26 settimane in un biennio mobile, non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale eccedenti il limite di 1/3 delle ore lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell'unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di accesso all’assegno di integrazione salariale.

- La disapplicazione del tetto aziendale  che prevedeva che l’ammortizzatore sociale potesse essere riconosciuto per un importo non superiore a 10 volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal datore di lavoro al FIS, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso;

- l’accesso al trattamento per tutti i lavori dipendenti assunti con contratto subordinato – compresi i lavoratori a domicilio, i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica e superiore, gli apprendisti con contratto di alta specializzazione e ricerca ed i lavoratori a domicilio (che prima dell’intervento della legge di Bilancio erano esclusi dalla copertura degli ammortizzatori sociali) con un’anzianità presso l’unità produttiva pari ad almeno 30 giorni di lavoro effettivo (prima erano 90).

 Adempimenti procedurali:

Ai fini dell’accesso all’assegno di integrazione salariale, devono essere rispettati gli obblighi di informazione e consultazione sindacale. A riguardo:

- Nei casi di riduzione/sospensione dell’attività lavorativa, il datore di lavoro ha l’obbligo di inviare una comunicazione preventiva alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale  e alle RSA/RSU ove esistenti, delle cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati;

- eventuale esame congiunto, se richiesto da una delle parti che deve concludersi :

- entro 25 giorni dalla comunicazione iniziale,

- entro 10 nelle imprese con meno di  50 dipendenti. 

Nei casi di eventi  interruttivi dell'attività oggettivamente non evitabili la comunicazione può essere contestuale e l’esame congiunto va richiesto entro 3 giorni, con 5 giorni a disposizione per la conclusione della procedura.

- Domanda di riconoscimento  alla struttura INPS territorialmente competente. I termini di presentazione della domanda – ordinariamente, entro 30 giorni, e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa – saranno indicati  e decorreranno dal messaggio che l’INPS diffonderà nei prossimi giorni.

Alla domanda andranno tra gli altri allegati, a dimostrazione dell’assolvimento degli obblighi di informazione e consultazione sindacale sopra descritti:

  • le comunicazioni preventive e le relative ricevute delle raccomandate a/r o delle PEC inoltrate alle organizzazioni sindacali; in aggiunta è ammissibile l’invio della predetta comunicazione, anche tramite fax ; l’azienda allegherà alla domanda oltre la copia della comunicazione inviata anche ricevuta di conferma dell’avvenuto recapito.
  • oppure la sola copia del verbale di consultazione firmato da tutte le associazioni sindacali (anche in caso di mancato accordo)

Contribuzione addizionale

Come anticipato nelle premesse, per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività decorrenti dal 1 gennaio 2022 e fino al 31 marzo per i datori di lavoro appartenenti al settore alberghiero è previsto l’esonero del pagamento del contributo addizionale previsto dall’art. 29, co. 8, d. lgs 148/015 pari al pari al 4% della retribuzione persa dal dipendente.

 Pagamento

Allo stato, per quanto riguarda il pagamento della prestazione, sono previste due ipotesi:

  1. Il pagamento della prestazione sarà effettuato dall’impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga e rimborsato dall’Istituto all’impresa o da questa conguagliato nelle denunce mensili.
  2. Il pagamento diretto da parte dell’INPS potrà essere ammesso solamente laddove vengano provate difficoltà finanziarie dell’impresa tramite la presentazione, alla competente sede dell’Istituto, della documentazione di cui all’allegato 2 della Circolare INPS 2 dicembre 2015, n. 197.

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