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Decreto sostegni ter - Misure in materia di energia

4/2/2022


Il 2021 sarà ricordato come l'anno del “caro-energia” - record storico assoluto dei prezzi energetici in Europa, con aumento verticale nell'ultimo trimestre dell’anno - causato da quella che in molti hanno chiamato la “tempesta perfetta” caratterizzata da spinte rialziste del prezzo del commodity gas, dovuto in una certa misura a questioni geo-politiche (le tensioni tra UE e Russia) e a una effettiva scarsità nel mercato fisico (scorte ai minimi in Europa), e dal prezzo dei permessi di emissione CO2, (transizione verde “Fit for 55”) e conseguentemente sul prezzo dell’energia elettrica.

 

Il D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 (Sostegni ter) ha introdotto alcune misure in per il contenimento dei costi dell’energia elettrica.

In tema di oneri generali di sistema, l’ARERA con la delibera 038/22 ha approvato l’annullamento, per il primo trimestre 2022, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze elettriche con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW in bassa, media ed alta tensione. Ai relativi oneri, pari a 1.200 milioni per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 (art. 14).

Inoltre, il provvedimento introduce un contributo straordinario per le sole imprese energivore. In particolare, a tali imprese (energivore ovvero a forte consumo di energia elettrica) i cui costi della componente materia prima elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 - e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi - abbiano subìto un incremento superiore al 30% rispetto agli stessi costi del medesimo periodo dell’anno 2019, è riconosciuto un contributo straordinario (a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti), sotto forma di credito di imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente materia prima elettrica  acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

 

Ulteriori interventi riguardano l'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili. Al riguardo, alla luce degli eccezionali effetti sul prezzo dell’energia derivanti dalla situazione congiunturale, si prevede che, dal 1° febbraio al 31 dicembre 2022, sull’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, nonché sull’energia elettrica immessa da impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, sia applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia, al fine di stabilizzare il trattamento di questi impianti e recuperare eventuali profitti extra realizzati dai produttori. Tale meccanismo verrà individuato a breve e ufficializzato.

 

Nel decreto non hanno trovato accoglimento le proposte urgenti e dagli effetti strutturali di Confindustria riguardanti in particolare:

  • la cessione della produzione nazionale di gas ai settori industriali per 10 anni con anticipazione dei benefici finanziari per l’anno 2022;
  • la cessione di energia rinnovabile elettrica “consegnata al GSE” per un quantitativo di circa 25TWh (25 miliardi di kWh) e trasferita ai settori industriali a rischio chiusura ad un prezzo di 50 €/Mwh;
  • l’incremento delle agevolazioni per i settori “energivori” con riferimento alle componenti parafiscali della bolletta elettrica (D.M. 21 dicembre 2017 ex COM 200/2014/UE).

La criticità principale delle misure contenute nel decreto riguarda il reiterarsi di un approccio temporaneo alla soluzione del problema e l’incapacità di intervenire in modo strutturale sulla componente energia, che Confindustria aveva richiesto con le misure sulla produzione nazionale di gas e la produzione di energia elettrica rinnovabile nella disponibilità del GSE.

Più in dettaglio, a parte la positiva estensione del perimetro di agevolazione sugli oneri di sistema del settore elettrico per impegni superiori ai 16,5 KW di potenza, che corregge la precedente esclusione dal perimetro dei beneficiari delle PMI non energivore, si evidenzia, un prelievo sull’“extraprofitto” degli impianti a fonti rinnovabili che rischia di alimentare contenziosi che potrebbero vanificare gli effetti della misura.

Per quanto riguarda il contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta non appaiono chiari i criteri applicativi nei casi di imprese dotate di sistemi di autoproduzione, i cui extra costi legati alla crisi energetica e al consumo di energia elettrica, anche parzialmente autoprodotta, derivano non solo dall’aumento dei costi delle bollette di energia elettrica ma anche dall’aumento dei costi dei combustibili necessari alla produzione dell’energia elettrica.

 



Documento allegato: D.L. N. 4 2022

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