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D.L. n. 21/2021- Disposizioni in materia di fonti energetiche

22/3/2022

 

Si segnala che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 67/22 il Decreto Legge 21 marzo 2022 n.21 contenente “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, approvato venerdì dal Consiglio dei ministri e ribattezzato DL taglia-prezzi e che entra in vigore a partire da oggi 22 marzo 2022.



Nel decreto so presenti alcuni articoli relativi alle fonti energetiche ovvero come di seguito riassunto.

 

Contributo a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica (art.3)

 

Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica (imprese energivore)  è riconosciuto un credito di imposta pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022 qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

 

Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione (non si applicano i limiti sulla compensabilità di cui all’art. 1, co. 53, L. 244/2007 e art. 34 L. 388/2000) entro il 31 dicembre 2022 e non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES e IRAP.

 

Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di:

  • banche e intermediari finanziari iscritti all’albo ex art. 106 d. lgs. 385/1993;
  • società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo ex art. 64 d lgs. 385/1993,
  • imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia

 

In caso di cessione del credito di imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto all’agevolazione

 

Contributo a favore delle imprese per l’acquisto di gas naturale (art.4)

Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale ex art. 5 DL 17/2022 (imprese gasivore) è riconosciuto un credito di imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

 

Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione (non si applicano i limiti sulla compensabilità di cui all’art. 1, co. 53, L. 244/2007 e art. 34 L. 388/2000) entro il 31 dicembre 2022 e non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES e IRAP.

 

Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di:

  • banche e intermediari finanziari iscritti all’albo ex art. 106 d. lgs. 385/1993;
  • società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo ex art. 64 d lgs. 385/1993,
  • imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia

In caso di cessione del credito di imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto all’agevolazione.

 

Inoltre (art. 5) vengono aumentati i seguenti crediti d’imposta già in vigore grazie al decreto n. 17/2020:

  • credito a favore delle imprese energivore (dal 20% al 25%);
  • credito a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (dal 15% al 20%).

 

Rateizzazione bollette (art.8)

Le imprese clienti finali di energia elettrica e di gas naturale possono richiedere ai propri fornitori, con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici relativi ai mesi di maggio e giugno 2022 per un numero massimo di rate mensili non superiore a 24.

Si fa riserva di fornire ulteriori approfondimenti.



Documento allegato: Decreto Legge .21 Marzo 2022 N. 20

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