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Ordinanza ministero della salute 21.09.2020
22/9/2020

Il Ministero della Salute ha emanato l’Ordinanza del 21.09.2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"



Il provvedimento prevede misure di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria in atto e ha previsto delle modifiche all’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto scorso, come già prorogata e integrata dal DPCM 7 settembre 2020, disponendo l’obbligo di test molecolare o antigenico ai cittadini provenienti da Parigi e altre aree della Francia con significativa circolazione del virus (Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hauts-de-France, Île-de-France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa Azzurra), oltre agli Stati già menzionati (Croazia, Grecia, Malta e Spagna) nell’Ordinanza medesima.

Per i territori della Francia non citati nella nuova Ordinanza restano valide le disposizioni del DPCM 7 agosto 2020, come prorogato e integrato dal DPCM 07.09.2020.

 


 

BULGARIA E SERBIA

Inoltre, ai soggetti che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Bulgaria e Serbia vengono applicate discipline diverse. Infatti, dapprima la Bulgaria e la Serbia erano contenute nell’elenco C dell’Allegato 20 al DPCM 07.08.2020 smi, con la nuova Ordinanza sono stati inserite:

 

  1. Bulgaria: elenco B - autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 per i soggetti che fanno ingresso del territorio nazionale, per qualsiasi durata, da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D, E ed F dell'allegato 20 da consegnare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli per verificare in quali  Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia;
  2. Serbia: elenco E - allo stesso modo dell’elenco B, a cui si deve aggiungere la motivazione dello spostamento e, nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui agli elenchi C, D, E e F dell'allegato 20, e anche l’indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.
    Tuttavia, ferma restando la dichiarazione, l’ingresso e il transito nel territorio nazionale è consentito alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei 14 giorni antecedenti, nonché gli spostamenti verso gli Stati qualora siano dettate da:

 

    1. esigenze lavorative;
    2. assoluta urgenza;
    3. esigenze di salute;
    4. esigenze di studio;
    5. rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
    6. ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea, di Stati parte dell'accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano;
    7. ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera f), come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE;
    8. ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE;
    9. ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche, come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE;
    10. ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio/abitazione/residenza di una persona anche non convivente, con la quale vi sia una comprovata e stabile relazione affettiva).

 


 

ESENZIONI

Pertanto, come disposto dal DPCM 07.08.2020 smi, i soggetti che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed F dell'allegato 20, anche se asintomatiche, devono seguire specifici obblighi, come dettato dall’art. 6 del DPCM suddetto; tuttavia, l’art.6, comma 6, prevede, a condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di cui all'art. 5 (autodichiarazione, ecc), delle esenzioni per taluni soggetti dei commi da 1 a 5 del DPCM suddetto:

 

a) equipaggio dei mezzi di trasporto;

b) personale viaggiante;

c) movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco A dell'allegato 20;

d) ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;

d-bis) ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.

 

Inoltre, si evidenzia che il comma 7, dell’art. 7, prevede sempre a condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o più Paesi di cui agli elenchi C e F dell'allegato 20 nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, fermi restando gli obblighi di cui all'art. 5 (autodichiarazione), ulteriori esenzioni dell’applicazione dei commi da 1 a 5 del DPCM sopra citato riguardanti:

 

  1. chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;
  2. chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;
  3. cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D dell'allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;
  4. personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
  5. lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
  6. personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
  7. funzionari e agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e personale della polizia di Stato nell'esercizio delle loro funzioni;
  8. alunni e studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.

L’Ordinanza osservata produce effetti da oggi (giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) e sino all'adozione di un successivo DPCM e comunque non oltre il 7 ottobre 2020.

 


Documento allegato: Ordinanza Ministero Salute 21.09.2020

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