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INAIL

Sintesi sull'emendamento in materia di responsabilità del datore di lavoro per contagio da COVID19
5/6/2020

• Nel DL n. 18/2020 il legislatore ha espressamente qualificato l’infezione da COVID19 come infortunio sul lavoro se il lavoratore dimostri, con presunzioni o prove, l’occasione di lavoro;
• Confindustria ha subito evidenziato le criticità dell’iniziativa legislativa, rilevando che l’infezione da COVID19 deriva da un rischio generico e non da un rischio professionale, tanto da averlo così qualificato già nel Protocollo del 14 marzo 2020;
• L’Inail ha inizialmente interpretato la norma in senso molto ampio, incrementando le perplessità derivanti dal collegamento tra il riconoscimento come infortunio sul lavoro e responsabilità civili e penali del datore di lavoro, derivanti dal fatto che l’Istituto pubblico, nel riconoscere l’infortunio, accerta il nesso tra evento e lavoro;
Confindustria ha chiesto la revisione dell’orientamento dell’Inail e l’inserimento di una norma che limiti espressamente la responsabilità per il contagio alla mancata osservanza del Protocollo del 24 aprile 2020, i cui contenuti rappresentano la massima sicurezza possibile, regola contenuta nell’art. 2087 del Codice civile



• L’Inail ha parzialmente rivisto la propria posizione e, soprattutto, il legislatore ha recepito la richiesta nel corso della conversione del DL liquidità (DL 23/2020 – Atto Camera n. 2461), quando (21 maggio) le commissioni riunite VI e X hanno approvato un emendamento bipartisan che introduce questa espressa limitazione;
• “Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.


• La disposizione introduce elementi oggettivamente favorevoli alla tutela del datore di lavoro, in quanto definisce puntualmente il contenuto dell’obbligo di tutela della integrità psico-fisica del lavoratore, solo genericamente contenuto nell’art. 2087 del Codice civile
• L’iter proseguirà, dopo alcuni ulteriori passaggi tecnici che non dovrebbero riguardare la norma in oggetto, con l’approvazione della questione di fiducia alla Camera e il successivo passaggio al Senato, per concludersi entro il 7 giugno 2020.

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