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DPCM 3 novembre 2020 - Principali novità per le imprese

16/11/2020

È stato pubblicato il DPCM 3 novembre 2020, che entrerà in vigore il prossimo 5 novembre - in sostituzione delle disposizioni di cui al DPCM 24 ottobre 2020 – e fino al prossimo 3 dicembre.



Nel provvedimento sono presenti sia norme valide su tutto il territorio nazionale, sia norme che si applicheranno a livello regionale in base al livello di rischiosità (aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto; aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto; restante parte del territorio nazionale).

L’identificazione delle diverse aree sarà effettuata sulla base di 21 parametri elaborati dal comitato tecnico scientifico e formalizzata con un provvedimento del Ministero della Salute atteso in serata.

Per quanto riguarda le norme valide su tutto il territorio nazionale segnaliamo in particolare le seguenti novità introdotte dal DPCM:

  • dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; per la restante parte della giornata si raccomanda fortemente di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;
  • possibile chiusura al pubblico delle strade o piazze nei centri urbani, a rischio assembramento, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie; è fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private
  • Sospensione di mostre e dei servizi di apertura al pubblico dei musei
  • Corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza; salve le eccezioni di cui alla lettera s) per i quali ancora è possibile l'attività di formazione in presenza (ad es. corsi di formazione specifica in medicina generale, attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia, ecc.)
  • Chiusura degli esercizi commerciali (ad eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, puti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole) all'interno dei centri commerciali nelle giornate festive e prefestive
  • Nei mezzi pubblici del trasporto pubblico locale e del trasporto ferroviario regionale il coefficiente di riempimento non può essere superiore al 50%

Nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, si applicano le disposizioni previste dall'art. 2 del DPCM ovvero:

  • Divieto di spostamento in entrata e in uscita salvo che per siano motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Il transito sui tali aree è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti

  • Divieto di spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune
  • Sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio e fino alle 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze

Nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, si applicano le disposizioni previste dall'art. 3 del DPCM ovvero:

  • Divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai tali territori, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Il transito sui territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto

  • Sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività
  • Chiusura dei mercati
  • Sospensione delle attività dei servizi di ristorazione; resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze
  • Sospensione dell'attività sportiva di base e dell'attività motoria svolta all'aperto presso centri e circoli sportivi
  • Sospensione degli eventi e delle competizioni sportive
  • Attività scolastiche e didattiche a distanza a partire dal secondo anno di frequenza dellla scuola secondaria:
  • Sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona
  • Limitata la presenza del personale sui luoghi di lavoro: solo per assicurare le attività ritenute indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza di personale, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al testo del provvedimento.

Nel sito del Ministero dell’Interno è disponibile un modello di autodichiarazione per gli spostamenti.

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf



Documento allegato: Dpcm 3 Novembre 2020

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