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DPCM 18 OTTOBRE 2020 Principali novità di interesse per le imprese.

19/10/2020

E’ stato adottato il DPCM 18 ottobre 2020, che contiene ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il nuovo DPCM, in vigore da oggi fino al 13 novembre 2020, rafforza le misure del precedente DPCM 13 ottobre 2020, con l’obiettivo di ridurre gli assembramenti e, comunque, le occasioni di incontro fisico non strettamente necessarie.



Quanto alle novità di maggiore interesse per le imprese e per il Sistema, il nuovo DPCM:

  • sospende lo svolgimento di tutte le attività convegnistiche o congressuali, a eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza. È ragionevole ritenere che l’espressione “attività convegnistiche o congressuali” sia da intendere in senso ampio, tale da ricomprendere ogni tipologia di evento aggregativo caratterizzato da una certa formalità, anche sotto il profilo organizzativo, e comunque da un numero rilevante di presenze. Infatti, a differenza dei precedenti DPCM, che differenziavano o, quantomeno, elencavano diverse tipologie di eventi aggregativi vietati, sospesi o consentiti (es. congressi, convegni, meeting, convention aziendali), il nuovo decreto è netto nel disporre la sospensione di eventi che comportano la compresenza di un consistente numero di persone;
  • raccomanda “fortemente” lo svolgimento da remoto delle riunioni private. È ragionevole ritenere che la riunione, consentita in presenza anche da precedenti DPCM, sia un incontro caratterizzato da informalità organizzativa e, comunque, da un numero contenuto di persone. In ogni caso, è necessario che siano attuate tutte le misure di distanziamento e di sicurezza previste dai protocolli e dalle Linee Guida anti COVID-19.

Sulla base di tali considerazioni, e alla luce della ratio perseguita dal nuovo DPCM di ridurre al minimo le occasioni di incontro fisico, è ragionevole distinguere:

  • gli eventi aggregativi che, per il numero di partecipanti e le relative caratteristiche organizzative, presentano un rischio di contagio alto e che, pertanto, non possono svolgersi in presenza (è comunque fatta salva la possibilità di svolgerli da remoto). In tale categoria di eventi, ad esempio, dovrebbero essere inclusi i convegni, i congressi, le convention aziendali ed eventi similari;
  • gli incontri che, per il numero contenuto di partecipanti, presentano un rischio di contagio più basso e che, ferma l’adozione delle misure di distanziamento e di sicurezza anti COVID, possono svolgersi in presenza. In tale categoria di incontri, ad esempio, potrebbero essere incluse le riunioni dei Consigli di Amministrazione delle società.

Si evidenzia, poi, che il nuovo DPCM consente lo svolgimento di tutte le “cerimonie pubbliche” nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico. Anche sulla base di una verifica di carattere linguistico, è ragionevole ritenere che l’espressione “cerimonie pubbliche” si riferisca a eventi di matrice pubblicistica, poiché l’utilizzo del termine “pubbliche” non ha ad oggetto la presenza del pubblico (concetto già implicito nella nozione di cerimonia), bensì la natura del soggetto organizzatore. Pertanto, tale previsione non appare idonea a configurare delle specifiche eccezioni rispetto al quadro sopra delineato.

Inoltre, il nuovo DPCM:

  1. ha confermato la possibilità di svolgere le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni e alle caratteristiche dei luoghi;
  2. ha limitato temporalmente le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo che, infatti, sono consentite dalle 8:00 alle 21:00;

ha dettato alcune misure per lo svolgimento attività dei servizi di ristorazione (es. orari apertura, consumo al tavolo). In ogni caso, continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, nonché le attività di somministrazione di alimenti e bevande in ospedali, aeroporti e aree di servizio lungo le autostrade.



Documento allegato: DPCM 18 Ottobre

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