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Green Pass – Decreto legge 23 luglio 2021 n. 105.

26/7/2021

E’ stato pubblicato il Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105 che prevede che a partire dal 6 agosto 2021, in zona bianca, sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti delle certificazioni verdi Covid-19 ex art. 9, co. 2 DL 52/2021, l’accesso ai seguenti servizi:



- servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all’articolo 4 DL 52/2021, per il consumo al tavolo, al chiuso.

- spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive, di cui all’articolo 5 DL 52/2021;

- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all’articolo 5-bis DL 52/2021;

- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6 DL 52/2021, limitatamente alle attività al chiuso;

- sagre e fiere, convegni e congressi di cui all’articolo 7 DL 52/2021;

- centri termali, parchi tematici e di divertimento;

- centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all’articolo 8-bis, comma 1, DL 52/2021 limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all’articolo 8-ter DL 52/2021;

- concorsi pubblici

 

L’accesso a tali servizi è consentito, anche in assenza della certificazione verde Covid 19, ai soggetti con età inferiore ai 12 anni e eventuali esenti come attestato da idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

 

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività sopra riportate, sono tenuti a verificare che l’accesso ai predetti servizi e attività avvenga solo da parte di soggetti muniti di certificazioni verdi Covid 19, in formato digitale e anche certificazioni rilasciate in formato cartaceo.

 

In caso di violazione di tale obbligo può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente.

 

Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

 

Per le modalità di verifica dei green pass si rinvia a quanto previsto dal Decreto “Green pass” che identifica anche i soggetti titolati ai controlli e le relative modalità.

L'attività di verifica delle Certificazioni verdi prevede l’utilizzo della app di verifica nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile, ma capace di funzionare anche offline.

 

La app, nel rispetto delle prescrizioni del Garante privacy, permette la lettura dei soli dati anagrafici - per le necessarie verifiche - e dello stato di validità del certificato, senza alcun ulteriore dettaglio.

VerificaC19 è gratuita e disponibile su appstore e playstore. 

 

Tutte le informazioni, relative anche alle modalità di verifica, sono disponibili all'indirizzo https://www.dgc.gov.it/web/app.html



Documento allegato: Decreto Legge 23 Luglio 2021

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