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Con ordinanza regionale n.29/2020 sono state indicate disposizioni specifiche, per la fase emergenziale, per la gestione dei DPI utilizzati all’interno di attività economiche e produttive.
Le attività produttive e commerciali assimilate a quelle domestiche, che rientrino nei parametri indicati nel regolamento comunale di cui all’art. 198, c.2, lett.g), D.Lgs. 152/2006, possono gestire i rifiuti speciali da DPI con le stesse modalità previste nell’ordinanza per le utenze domestiche e quindi classificati con il codice EER 200301 e gestiti come rifiuti urbani indifferenziati. In questo caso l’ordinanza rimanda alle disposizioni di cui al n.1 del testo:
Si ricorda che la possibilità di assimilazione dei rifiuti da DPI prodotti dalle attività sopra citate si ricava dall’esame del disposto del regolamento comunale vigente sul territorio ove è localizzata l’azienda. Nel regolamento sono precisate indicazioni di qualità delle lavorazioni ( artigianali, commerciali, pertinenziali di servizi ecc.) e di quantità.
Per le attività produttive e commerciali non assimilate a quelle domestiche, e diverse dalle attività sanitarie, la gestione del rifiuto da DPI deve avvenire secondo le modalità seguite in azienda per i rifiuti speciali prodotti. In tutti i casi in cui sia possibile escludere con ragionevole certezza il potenziale rischio infettivo, l’azienda dovrà classificare i rifiuti di cui trattasi come segue:
L’esclusione del rischio infettivo che comporterebbe, se presente, l’attribuzione al rifiuto di un codice EER 180103*, deriva da alcuni elementi di valutazione che l’ordinanza 29/2020 indica nel:
La scelta del codice EER 150203 dovrà invece essere suffragata dalla preventiva dimostrazione che si è in presenza di rifiuti NON PERICOLOSI, proprietà che si potrebbe dimostrare sulla base del fatto che, vista la natura del materiale di cui sono composti, non è ammissibile considerarli pericolosi in assenza di casi di contagio in azienda.
L’ordinanza dispone inoltre l’esenzione, per le imprese con personale fino a 10 dipendenti, dagli oneri di registrazione dei rifiuti da DPI nel registro di carico/scarico (art. 189 D.Lgs. 152/2006) e dalla compilazione del MUD (art. 190 D.Lgs. 152/2006), qualora tali adempimenti si rendessero necessari.