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Contenimento Covid-19

La disciplina degli spostamenti consentiti per esigenze lavorative
19/5/2020

Il DL n. 33/2020 e il DPCM 17 maggio 2020 disciplinano gli spostamenti per esigenze lavorative sia in ambito nazionale sia da e verso l’estero.

Facendo seguito alla comunicazione inviata questa mattina da Confindustria al Sistema, si riportano in questa sede alcune precisazioni sulle misure applicabili.



Spostamenti nazionali


Spostamenti intraregionali

Dal 18 maggio 2020, gli spostamenti all’interno della Regione sono liberi. Infatti, a decorrere da tale data, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale e non è più necessario giustificare i motivi dello spostamento.

Eventuali limiti agli spostamenti all’interno della Regione possono essere introdotti ovvero reiterati con DPCM, o provvedimenti regionali, solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

 

Spostamenti infraregionali

Fino al 2 giugno 2020, lo spostamento tra Regioni è consentito solo, tra l’altro, per comprovate esigenze lavorative (art. 1, co. 2, DL n. 33/2020). Pertanto, ai fini della circolazione è richiesto di giustificare, mediante l’apposito modulo di autodichiarazione, i motivi dello spostamento.

A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra Regioni saranno liberi e non sarà più necessario giustificare i motivi dello spostamento.

Eventuali limiti agli spostamenti tra più Regioni potranno essere introdotti con DPCM, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico presente in tali aree (art. 1, co. 3, DL n. 33/2020).


Spostamenti da e per l’estero


Fino al 2 giugno 2020, lo spostamento all’estero è consentito solo, tra l’altro, per comprovate esigenze lavorative (art. 1, co. 4, DL n. 33/2020).

I lavoratori che rientrano in Italia sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni e a tal fine, in base al mezzo di trasporto pubblico o privato utilizzato, comunicheranno il proprio ingresso in Italia al vettore ovvero al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per il luogo in cui si svolgerà la c.d quarantena (art. 4, DPCM 17 maggio 2020).

Sono tuttavia esonerati dall’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario i seguenti lavoratori:

  • L’equipaggio dei mezzi di trasporto (art. 4, co. 9, lett. a), DPCM 17 maggio 2020);
  • Il personale viaggiante (art. 4, co. 9, lett. b), DPCM 17 maggio 2020). Come noto, per personale viaggiante si intende il personale che, in base alle disposizioni contrattuali, svolge mansioni che comportano la prestazione di servizi a bordo dei mezzi di trasporto (es. autista, conducente di linea, capotreno, macchinista, controllore);
  • I cittadini e i residenti nell’UE, negli Stati dell’accordo di Schengen e in altre località individuate (Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano e nel Regno Unito e Irlanda del nord), che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro (art. 4, co. 9, lett. c), DPCM 17 maggio 2020);
  • Personale sanitario (art. 4, co. 9, lett. d), DPCM 17 maggio 2020);
  • Lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora (art. 4, co. 9, lett. e), DPCM 17 maggio 2020). Come noto, per lavoratore transfrontaliero si intende il lavoratore che esercita un’attività lavorativa nel territorio di uno Stato membro e risiede nel territorio di un altro Stato membro dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta la settimana;
  • Il personale di imprese aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore (art. 4, co. 9, lett. f), DPCM 17 maggio 2020). Tale disposizione recepisce in parte la richiesta di Confindustria di superare l’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per il lavoratore che rientri da una trasferta all’estero. Tuttavia, tale beneficio è limitato alle trasferte di durata non superiore alle 72 ore, prorogabili di ulteriori 48 ore; per le trasferte di durata superiore, permane ancora, come anticipato, l’obbligo della c.d. quarantena per il lavoratore che rientra in Italia;
  • I soggetti che, per comprovate esigenze lavorative, fanno ingresso in Italia per un periodo non superiore a 72 ore (prorogabili di ulteriori 48 ore) i quali sono esonerati dall’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario (art. 5, DPCM 17 maggio 2020). E' ragionevole ritenere che tale previsione si applichi ai soggetti diversi da quelli di cui al precedente n. 3, per i quali, infatti, l’esonero dalla c.d. quarantena è previsto a prescindere dalla durata della trasferta in Italia.

A decorrere dal 3 giugno 2020:

  • Saranno liberi gli spostamenti da e per:
    • Gli Stati membri dell’UE;
    • Gli Stati dell’accordo di Schengen; 
    • Il Regno Unito e l’Irlanda del nord; 
    • Andorra e Principato di Monaco; 
    • La Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano (art. 6, co. 1, DPCM 17 maggio 2020). In questi casi, non sarà più necessario giustificare i motivi dello spostamento e il lavoratore in ingresso ovvero di ritorno in Italia non sarà soggetto all'obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario (art. 6, co. 3, DPCM 17 maggio 2020);
  • Inoltre, fino al 15 giugno 2020, gli spostamenti da e per gli Stati e i territori diversi da quelli sopra indicati saranno consentiti solo, tra l’altro, per comprovate esigenze lavorative (art. 6, co. 2, DPCM 17 maggio 2020).

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