Confindustria Imperia
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L' Associazione

Chi siamo

Statuto

Approvato dall'Assemblea Generale Privata del 6 dicembre 2022

STATUTO CONFINDUSTRIA IMPERIA

 

 

TITOLO I - PROFILO ORGANIZZATIVO

 

 

Art. 1 – Visione e missione

 

Confindustria Imperia ha sede legale in Imperia.

 

Aderisce quale Associato effettivo a Confindustria, partecipando così al sistema di rappresentanza delle imprese industriali e delle imprese produttrici di beni e servizi, come delineato nello statuto e nei regolamenti di Confindustria.

 

In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti, per sé e per i propri Soci.

 

Adotta il logo confederale e gli altri segni distintivi del sistema associativo, con le modalità stabilite nel regolamento di Confindustria.

 

Adotta il Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria, che costituisce parte integrante del presente Statuto, ispirando ad esso le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i Soci alla sua osservanza.

 

Può aderire ad Organizzazioni ed Enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, Delegazioni o Uffici distaccati.

 

E’ autonoma, apartitica e indipendente da ogni condizionamento esterno.

 

Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del Sistema, Confindustria Imperia esprime la sua mission principalmente attraverso il perseguimento di tre obiettivi:

 

  1. esprimere un’efficace rappresentanza dei soci in tutte le sedi di interlocuzione esterna;
  2. assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza alle imprese associate che ad essa fanno riferimento;
  3. erogare efficienti servizi, sia di interesse generale che su tematiche specifiche.

 

A tal fine, Confindustria Imperia è impegnata a:

 

a) valorizzare la propria capacità di comporre istanze ed interessi diversificati, per esprimere azioni di rappresentanza coerenti e condivise;

b) promuovere sinergie tra le componenti del Sistema;

c) attivare servizi innovativi, anche attraverso l’instaurazione di collaborazioni e partnership con enti esterni;

d) erogare, con gli standard qualitativi definiti da Confindustria, i servizi ritenuti strategici;

  1. e) dotarsi di adeguati strumenti di ascolto della base associativa e di miglioramento della comunicazione interna e verso l’esterno.

 

 

 

Art. 2 – Attività istituzionali

 

Sono attività istituzionali di Confindustria Imperia:

 

  1. favorire il progresso e lo sviluppo delle imprese, stimolare la solidarietà e la collaborazione tra le stesse, promuovere l’affermazione di un’imprenditorialità improntata al pieno rispetto delle leggi e delle regole;
  2. rappresentare, tutelare ed assistere, nei limiti del presente Statuto, le imprese associate nei rapporti con le Istituzioni ed Amministrazioni, con le Organizzazioni economiche, politiche, sindacali e con ogni altra componente della società;
  3. concorrere a promuovere con le Istituzioni e le Organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali iniziative per perseguire più ampie finalità di crescita e sviluppo, fatti salvi l'autonomia e gli interessi dei singoli componenti;
  4. fornire servizi di informazione, consulenza ed assistenza alle imprese su tutti i temi inerenti una moderna gestione d’azienda. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

 

a. assistere le imprese nella disciplina dei rapporti di lavoro con i dipendenti e nella stipula di contratti collettivi di secondo livello;

 

b. esaminare e trattare le controversie collettive ed individuali concernenti le imprese associate;

 

c. provvedere alla rilevazione di dati statistici di interesse generale e specifico di singole imprese o categorie di imprese;

 

d. accompagnare e stimolare le imprese nei processi di internazionalizzazione e più in generale di sviluppo del proprio business;

 

e. assistere i propri associati in materia di innovazione e trasferimento tecnologico, svolgendo anche funzione di raccordo tra le imprese e i soggetti della ricerca;

 

f. promuovere lo sviluppo delle competenze, attraverso strutturate attività di formazione continua, destinate agli imprenditori ed ai loro collaboratori;

 

g. esprimere di fronte alle Istituzioni ed alla pubblica opinione, le posizioni di Confindustria Imperia relative ai problemi che direttamente od indirettamente interessano il mondo imprenditoriale;

 

h. favorire fra le Imprese associate iniziative riguardanti la loro attività, stipulare, nell'interesse delle stesse, accordi e convenzioni con Enti Pubblici e Privati;

 

i. mantenere relazioni con altre Organizzazioni di categoria e sindacali, indipendentemente dalle stipulazioni contrattuali e dalle controversie di lavoro, al fine di creare il più efficace spirito di collaborazione tra le diverse componenti del sistema economico sociale del territorio;

 

j. provvedere alla nomina e designazione di rappresentanti delle categorie aderenti in tutti i Consigli, Enti ed Organi in cui tale rappresentanza sia prevista;

 

k. promuovere l'informazione, la conoscenza e la cultura, come strumento di progresso politico, economico e sociale, ponendosi come soggetto attivo nell'assunzione di iniziative miranti ad accrescere la cultura di impresa e la formazione professionale.

 

 

Confindustria Imperia non ha fini di lucro. Può, tuttavia, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale, purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.

 

 

TITOLO II - SOCI

 

Art. 3 – Perimetro della rappresentanza e categorie di soci

 

Possono aderire a Confindustria Imperia le imprese industriali e le imprese produttrici di beni e servizi che abbiano un’organizzazione complessa e che:

 

a) siano costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall’ordinamento generale;

b) diano puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l’esercizio dell’attività imprenditoriale;

c) si ispirino alle regole del mercato e della concorrenza, attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti da Confindustria Imperia, anche secondo quanto disposto dal Codice Etico e dei valori associativi;

d) dispongano di un’adeguata struttura organizzativa, evidenziando un sufficiente potenziale di crescita.

 

Le imprese con i requisiti di cui al primo comma sono inquadrate nelle categorie dei soci effettivi.

 

Sono soci effettivi:

  • le imprese, che abbiano un’Associazione o Federazione di settore di riferimento già aderente a Confindustria, con sede legale nel territorio della provincia di Imperia o con sede legale in luogo diverso ma che abbiano comunque nel territorio della predetta provincia stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito. Per l’ammissione delle imprese cooperative è richiesto il preventivo parere favorevole di Confindustria;
  • le imprese il cui rapporto contributivo con il Sistema sia regolato da specifiche convenzioni sottoscritte a livello nazionale.

 

Possono, altresì, aderire, in qualità di soci aggregati, realtà imprenditoriali che non possiedano i requisiti per essere inquadrate come soci effettivi, ma presentino solo caratteristiche di strumentalità, complementarietà e raccordo economico con quelle di cui alle due precedenti tipologie.

 

Tra i soci aggregati possono essere ricompresi anche consorzi e  società consortili di imprese di produzione di beni e/o di servizi.

 

Il numero dei soci aggregati non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa della Associazione.

 

Le imprese che hanno i requisiti dei soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.

 

Tutti i soci vengono iscritti nel Registro Imprese di Confindustria Imperia e nel Registro Imprese di Confindustria, che certifica ufficialmente, e ad ogni effetto organizzativo, l’appartenenza dell’impresa al Sistema.

 

Ogni Impresa associata può essere rappresentata presso Confindustria Imperia dal Presidente, dall'Amministratore Delegato, da uno dei Titolari o da persona appartenente all'Impresa medesima munita di espresso mandato.

 

 

Art. 4 – Rapporto associativo

 

La domanda di adesione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e compilata su appositi moduli predisposti dall’Associazione.

 

La domanda deve contenere l’espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti, nonché del Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria.

 

Previa istruttoria condotta dalla struttura tecnico-organizzativa, in ordine al possesso dei requisiti qualitativi - trasparenza, integrità, solidità, affidabilità - richiesti dal Codice etico e dei valori associativi per l’appartenenza al Sistema, e in ordine alle caratteristiche per l’inquadramento in una delle categorie di soci di cui al precedente art. 3, la domanda viene sottoposta alla deliberazione con scrutinio palese del Consiglio di Presidenza.

 

La relativa delibera è successivamente ratificata dal Consiglio Generale.

 

Il Consiglio di Presidenza accoglie a maggioranza semplice le domande di adesione dei soci effettivi e a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti quelle dei soci ordinari di territorio.

 

Sono disciplinate dal regolamento di attuazione del presente Statuto le modalità di comunicazione, perfezionamento e di impugnazione delle decisioni sulle domande di adesione.

 

Il rapporto associativo ha la durata di un biennio e si intende tacitamente rinnovato di biennio in biennio ove non venga data formale disdetta con lettera raccomandata a.r. con preavviso di tre mesi.

 

Le cause e le modalità di cessazione del rapporto associativo sono disciplinate nel regolamento di attuazione del presente Statuto.

 

 

 Art. 5 – Diritti e doveri

 

I soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni di rappresentanza, tutela, informazione, assistenza e consulenza derivanti dall’appartenenza a Confindustria Imperia e al Sistema. Partecipano e intervengono all’Assemblea e hanno piena capacità di elettorato attivo e passivo in tutti gli Organi associativi, purché in regola con gli obblighi statutari e contributivi.

 

I soci aggregati non hanno diritto ad alcuna prestazione di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto politico, tecnico-economico e sindacale. Partecipano e intervengono all’Assemblea senza capacità di elettorato attivo e passivo. Hanno diritto di elettorato attivo solo negli organi delle sezioni merceologiche interne.  

 

Tutti i soci, inoltre, hanno diritto:

 

  • di avere attestata la partecipazione al Sistema, attraverso dichiarazioni/certificazioni di appartenenza, predisposte dall’Associazione a firma del Presidente;
  • di utilizzare il Logo e i segni distintivi del sistema confederale, secondo le disposizioni di Confindustria.

 

L’adesione a Confindustria Imperia comporta l’obbligo di accettare il presente Statuto, i Regolamenti di attuazione, il Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria, nonché ottemperare alle delibere degli Organi direttivi e di controllo.

 

In particolare, i soci devono:

 

  • versare i contributi associativi, nella quantità e con le modalità previste dalla Delibera contributiva annuale;
  • partecipare attivamente alla vita associativa e contribuire alle scelte associative in piena integrità ed autonomia da pressioni interne ed esterne avendo come obiettivo prioritario l'interesse dell'intera categoria e di Confindustria Imperia;
  • non assumere iniziative di comunicazione esterna, che possano avere risvolti negativi sugli interessi rappresentati da Confindustria Imperia, ovvero da altra componente del Sistema, senza un preventivo coordinamento con l’Associazione. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione al Sistema l’utilizzo strumentale della struttura associativa, per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale;
  • fornire ogni dato necessario all’aggiornamento del Registro Imprese e comunque utile per il miglior e più efficace raggiungimento degli scopi associativi.

 

I soci effettivi e quelli ordinari di territorio non possono, inoltre, aderire ad Associazioni che facciano parte di Organizzazioni ritenute dal Consiglio di Presidenza concorrenti, nella fattispecie, con Confindustria e costituite per scopi analoghi. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi l’assunzione di cariche associative nelle predette Organizzazioni concorrenti.

 

 

Art. 6 – Sanzioni

 

E’ sanzionata ogni violazione dei doveri dei soci. Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti e sono ricorribili, con effetto non sospensivo, ai Probiviri nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica.

Le tipologie, gli organi competenti all’irrogazione e le modalità di impugnazione sono descritte nel regolamento di attuazione del presente statuto.

 

 

TITOLO III - GOVERNANCE

 

Art. 7 – Organi associativi

 

Sono organi di Confindustria Imperia:

  1. l’Assemblea;
  2. il Consiglio Generale;
  3. il Consiglio di Presidenza;
  4. il Presidente e i Vice Presidenti;
  5. gli Organi di controllo: Probiviri e Revisori contabili;

 

 

Art. 8 – Assemblea

 

L’Assemblea è composta dai rappresentanti dei soci effettivi e dei soci ordinari di territorio, in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi dell’anno precedente, che può essere effettuato sino al giorno precedente la data dell’Assemblea. Partecipano, senza diritto di voto, i soci aggregati.

 

Può essere articolata in una parte privata, riservata ai soci, ed in una parte pubblica aperta alla partecipazione di esterni, espressione del sistema confederale e del mondo istituzionale di riferimento; la parte pubblica può prevedere specifici interventi e relazioni tematiche o anche dibattiti e format di confronto e di analisi di temi emergenti di particolare attualità.

 

L’Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all’anno entro il mese di luglio per l’approvazione annuale del bilancio e della delibera contributiva, nonché per tutti gli altri adempimenti organizzativi, comprese le modificazioni statutarie e la delibera di eventuale scioglimento relativamente alle quali sono previsti dal Regolamento di attuazione quorum specifici.

 

Si riunisce in via straordinaria in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l’anno, indipendentemente dai contenuti posti all’ordine del giorno, ma conservando i quorum costitutivi e deliberativi previsti per la convocazione in via ordinaria.

 

I soci intervengono in Assemblea direttamente – attraverso propri rappresentanti anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l’accesso alle cariche direttive, ma muniti di apposita delega a firma del legale rappresentante – o per delega conferita ad altro socio, nel limite massimo di una per ogni azienda iscritta.

 

E’ ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili a un medesimo gruppo societario, secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento.

 

Lo stesso dicasi per le imprese di proprietà familiare, legate da vincoli anche solo di fatto, che abbiano preventivamente dichiarato all’Associazione di voler essere considerate unitariamente ai fini della presenza in Assemblea.

 

I soci non in regola con gli obblighi di cui al primo comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari ma senza diritto di voto e intervento.

 

I soci morosi non possono ricevere delega da altro socio in regola a partecipare e ad esercitare il diritto di voto nei limiti contenuti nella delega.

 

Non possono partecipare all’Assemblea e non possono ricevere delega le imprese per le quali siano in corso gli effetti di provvedimenti disciplinari di sospensione del rapporto associativo.

 

Ogni Impresa associata al corrente col pagamento dei contributi associativi ha diritto ad un voto, ha inoltre diritto a voti supplementari in ragione dei contributi versati a Confindustria Imperia nell'esercizio finanziario precedente secondo la seguente tabella:

 

 

scaglioni

importo  

scaglioni

importo

voti

fino

€ 1.000,00

 

 

1

da

€ 1.001,00

a

€ 2.000,00

2

da

€ 2.001,00

a

€ 3.000,00

3

da

€ 3.001,00

a

€ 5.000,00

4

da

€ 5.001,00

a

€ 8.000,00

5

da

€ 8.001,00

a

€ 16.000,00

6

oltre

€ 16.001,00

 

 

7

 

Ai soci che alla data dell’Assemblea non abbiano compiuto un intero anno di iscrizione è attribuito un solo voto.

 

All’Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i Revisori contabili, i Probiviri e il Direttore Generale.

 

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione sono contenute nel regolamento di attuazione dello statuto.

 

Sono competenze distintive dell’Assemblea:

 

a) eleggere, ogni quadriennio dispari, il Presidente e i Vice Presidenti ed approvare il relativo programma di attività;

b) eleggere, ogni quadriennio pari, i componenti elettivi del Consiglio Generale;

c) eleggere, ogni quadriennio pari, i Probiviri e i Revisori contabili;

d) determinare gli indirizzi strategici e le direttive di massima dell'attività dell’Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa;

e) approvare la delibera contributiva e il bilancio consuntivo;

f) può di sua iniziativa o su proposta del Consiglio Generale conferire cariche onorarie ai Titolari o Legali Rappresentanti di Imprese Associate, che si siano in qualche modo resi benemeriti di Confindustria Imperia;

g) modificare il presente Statuto;

h) deliberare lo scioglimento dell’Associazione e nominare uno o più liquidatori;

i) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio generale, dal Consiglio di Presidenza o dal Presidente.

 

La delibera contributiva e il bilancio consuntivo approvati dall’Assemblea, redatti in base alle indicazioni di Confindustria, sono trasmessi a Confindustria; il bilancio deve essere trasmesso non oltre il 30 settembre di ogni anno.

 

 

Art. 9 – Consiglio Generale

 

Il Consiglio Generale è composto da:

 

1. il Presidente, i componenti del Consiglio di Presidenza, tutti i Past President, purché espressione di impresa regolarmente associata e privi di incarichi politici, i Presidenti delle sezioni merceologiche;

 

2. i seguenti componenti:

 

a. n. 4 rappresentanti generali eletti dall’Assemblea ordinaria negli anni pari;

b. un ulteriore delegato per le Sezioni che inquadrano da 101 a 250 dipendenti, e per le sezioni che inquadrano oltre 250 dipendenti un delegato ogni ulteriori 500 dipendenti, nominati, ogni quadriennio, dall’Assemblea di Sezione degli anni pari;

c. n. 2 rappresentanti aggiuntivi nominati dal Comitato Piccola Industria ogni quadriennio degli anni pari;

d. n. 1 rappresentante aggiuntivo nominato dal Gruppo Giovani Imprenditori ogni quadriennio degli anni pari;

 

3. n. 2 membri nominati dal Presidente tra persone che siano espressione particolarmente significativa della base associativa.

 

Sono invitati permanenti al Consiglio Generale, senza diritto di voto, tutti gli altri Past President, i Revisori contabili e i Probiviri. Sono ammessi inviti permanenti, senza diritto di voto, proposti dal presidente, nel limite massimo di un quinto dei componenti elettivi che devono riguardare rappresentanti di imprese associate. Sono ammessi inviti solo per singole riunioni, in ragione dello specifico contributo che può essere assicurato sui temi all’ordine del giorno.

 

I componenti elettivi del Consiglio Generale durano in carica quattro anni e scadono in occasione dell’Assemblea ordinaria degli anni pari; i componenti possono essere rieletti allo stesso titolo per un massimo di un quadriennio consecutivo al primo. Dopo i predetti mandati consecutivi, ulteriori rielezioni sono ammesse trascorso almeno un mandato.

 

Il Consiglio Generale si riunisce, di regola, almeno una volta ogni quattro mesi.

 

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Generale, nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti, sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

 

Sono competenze distintive del Consiglio Generale:

 

a.proporre all’Assemblea il Presidente ed i Vice Presidenti, nonché il relativo programma di attività;

 

b. nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell’Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;

 

c.deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;

 

d. proporre all’Assemblea il bilancio consuntivo e la delibera contributiva e approvare il bilancio preventivo;

 

e. indicare le questioni che devono essere sottoposte all’esame dell’Assemblea;

 

f. deliberare tutti gli atti di straordinaria amministrazione che riterrà necessari, opportuni ed utili per il miglior conseguimento dei fini dell’Associazione;

 

g. deliberare le sanzioni di espulsione e radiazione;

 

h. ratificare le domande di adesione deliberate dal Consiglio di Presidenza;

 

i. formulare e proporre, per l’approvazione dell’Assemblea, le modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione;

 

j. approvare e/o modificare regolamenti e direttive di attuazione del presente Statuto;

 

k. determinare i criteri per la composizione merceologica dei vari Settori e decidere la costituzione delle stesse;

 

l. pronunciarsi sul reclamo presentato dalle imprese richiedenti l’adesione, contro il rigetto della domanda;

 

m. istituire eventuali delegazioni territoriali dell’Associazione;

 

n. esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione;

 

 

Art. 10 – Consiglio di Presidenza

 

Il Consiglio di Presidenza è composto da:

  1. il Presidente;
  2. i Vice Presidenti elettivi (5) con mandato quadriennale rinnovabile una sola volta consecutiva negli anni dispari;
  3. i Vice Presidenti di diritto, ovvero i Presidenti della Piccola Industria e dei Giovani Imprenditori;
  4. l’ultimo Past President come invitato.

 

I Vice Presidenti di diritto scadono con il venir meno della loro carica.

 

Al fine di presidiare le attività istituzionali di cui all’art. 2, è facoltà del Presidente attribuire deleghe specifiche ai Vice Presidenti per lo sviluppo delle tematiche identificate come prioritarie per l’attuazione della mission e del ruolo dell’Associazione.

 

Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti vengano a mancare per qualsiasi motivo nel corso del loro mandato, il Presidente sottopone al Consiglio Generale la nomina dei loro sostituti. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

 

Sono ammessi inviti alle singole riunioni,  in considerazione dei temi all’ordine del giorno. Restano esclusi incarichi specifici, o altre forme di coinvolgimento strutturato nell’attività e nelle competenze del Consiglio di Presidenza, al di fuori dei componenti di cui ai commi precedenti.

 

Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno ogni due mesi.

 

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Presidenza, nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nel regolamento di attuazione del presente statuto.

 

Sono competenze distintive del Consiglio di Presidenza:

 

a. stabilire l’azione a breve termine dell’Associazione e decidere i piani per l’azione a medio e lungo termine;

 

b. dirigere l’attività dell’Associazione nell’ambito delle direttive dell’Assemblea e del Consiglio Generale e controllarne i risultati;

 

c. deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dal Consiglio Generale;

 

d. deliberare sulle domande di adesione o delegare l’esercizio di tale funzione ad uno dei Vice Presidenti;

 

e. istituire eventuali Commissioni e Gruppi tecnici di supporto all’attività dei Vice Presidenti;

 

f. designare e revocare i rappresentanti esterni dell’Associazione;

 

g. sovrintendere alla gestione del fondo comune e redigere la proposta di bilancio consuntivo e preventivo, nonché la delibera contributiva, ai fini delle successive deliberazioni del Consiglio Generale e dell’Assemblea;

 

h. esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio Generale, al quale deve però riferire nella sua prima riunione per la necessaria ratifica;

 

i. nominare e revocare il Direttore dell’Associazione;

 

j. deliberare le sanzioni di sospensione;

 

k. deliberare sulla risoluzione del rapporto associativo;

 

l. deliberare sulla proposta del Direttore in ordine alla organizzazione dei servizi, agli ordinamenti ed organici del personale interno ed agli eventuali incarichi di consulenza;

 

m. erogare somme e contributi nel quadro delle finalità di Confindustria Imperia; il Consiglio di Presidenza può però darne mandato al Presidente;

 

n. esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione.

 

 

Art. 11 – Presidente

 

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria di ogni quadriennio dispari, su proposta del Consiglio Generale. Può durare in carica per un massimo di quattro anni consecutivi, con possibilità di una sola successiva rielezione, trascorso un intervallo minimo di almeno due mandati.

 

I candidati alla Presidenza, da sottoporre alla votazione del Consiglio generale, sono individuati dalla Commissione di designazione di cui all’art. 12, previa consultazione dei soci.

 

Sono competenze distintive del Presidente:

 

a.la rappresentanza istituzionale e legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;

 

b. la vigilanza sull’andamento delle attività associative e sull’esecuzione delle deliberazioni degli organi direttivi;

 

c. la convocazione degli organi associativi e il loro coordinamento anche con quelli delle sezioni merceologiche, con poteri sostitutivi in caso di impedimento e di immotivata inerzia;

 

d. l’esercizio, in caso di urgenza, dei poteri del Consiglio di Presidenza, con ratifica di quest’ultimo nella prima riunione successiva;

 

e. la promozione di nuovi servizi per il costante sviluppo associativo;

 

f. il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà di delega.

 

In caso di urgenza, o qualora temporaneamente assente, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente eletto più anziano di età.

 

In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Vice Presidente più anziano di età ne svolge temporaneamente le funzioni, in attesa che venga completato l’iter procedurale per l’elezione del nuovo Presidente. In tal caso la Commissione di designazione deve insediarsi nei 30 giorni successivi.

 

Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto, se ha ricoperto meno della metà del mandato; acquisisce in ogni caso lo status di past-president.

 

Laddove la permanenza in carica del Presidente cessato sia stata inferiore alla metà del mandato, è comunque preclusa la possibilità di future rielezioni, salvo il caso che le dimissioni siano avvenute per motivi di salute.

 

La qualifica di past president viene attribuita solo in caso di normale completamento del proprio mandato, fatta eccezione per il caso di cessazione anticipata per motivi di salute.

 

 

Art. 12 – Commissione di designazione – Procedura di designazione ed elezione

 

La Commissione è composta da tre membri che possono essere imprenditori associati, in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice etico e dei valori associativi, sorteggiati all’interno di un elenco di almeno 5 nominativi predisposto dal Collegio speciale dei Probiviri in coordinamento con tutti i Past President.

 

La Commissione deve insediarsi n. 3 mesi prima della scadenza del mandato del Presidente.

 

Le consultazioni della Commissione hanno una durata di 6 settimane e devono riguardare un’ampia, qualificata e rappresentativa platea di soci.

 

Nelle prima settimana, con apposita comunicazione ai soci effettivi, la Commissione sollecita l’invio di eventuali autocandidature, con i relativi programmi, e ne verifica, d’intesa con il Collegio dei Probiviri, il profilo personale e professionale.

 

La Commissione ha poi piena discrezionalità per assicurare l’emersione di eventuali altri candidati nel corso delle consultazioni, con l’obbligo di sottoporre al voto del Consiglio Generale i candidati che certifichino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno il 20%  dei voti assembleari.

 

Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte, su massimo tre candidati, relativa ai rispettivi programmi di attività e alle indicazioni emerse dalle consultazioni, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale, rilasciato dal Collegio speciale dei Probiviri. La relazione viene sottoposta al Consiglio Generale, che designa il candidato Presidente, da sottoporre all’elezione dell’Assemblea.

 

Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti dei presenti, senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

 

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall’Assemblea, con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.

 

Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

 

 

Art. 13 – Organi di controllo

 

Sono organi di controllo i Probiviri e i Revisori contabili.

 

I Probiviri sono 6 e i Revisori contabili sono 3 effettivi + 2 supplenti,  di cui uno deve essere iscritto nel Registro dei Revisori legali.

 

Sia i Probiviri che i Revisori contabili sono eletti, con votazione a scrutinio segreto, dall’Assemblea di ogni quadriennio pari.

 

Entrambi sono invitati a partecipare alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Generale.

 

La carica di Proboviro e quella di Revisore contabile sono incompatibili con  tutte le cariche dell’Associazione e con quella di Presidente, Vice Presidente e cariche analoghe di altra organizzazione confederale.

 

Le modalità di elezione e di funzionamento sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

 

Spetta ai 3 Probiviri, costituiti in collegio arbitrale secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione del presente Statuto, la risoluzione delle controversie di qualunque natura, insorte tra i soci o tra questi, anche tramite la Sezione di appartenenza, e l’Associazione, e che non si siano potute definire bonariamente. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

 

Il deposito del ricorso ai Probiviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena l’irricevibilità, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, con le modalità e di importo previsti nel regolamento di attuazione del presente statuto. La somma verrà restituita al soggetto ricorrente solo nell’ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà destinata al finanziamento di borse di studio e di progetti speciali per la formazione.

 

All’inizio di ogni anno i 6 Probiviri designano, a rotazione e a maggioranza tra loro, almeno 3 Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa.

 

L’appello contro le decisioni del Collegio speciale deve essere proposto ai restanti 3 Probiviri eletti dall’Assemblea riuniti in Collegio di riesame. 

 

I Revisori contabili vigilano sull’andamento della gestione economica e finanziaria dell’Associazione ed il loro Presidente – che è il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti – riferisce all’Assemblea, con la relazione sul bilancio consuntivo.

 

I meccanismi di controllo e revisione contabile sono rispettosi delle formule previste dall’ordinamento generale.

 

 

TITOLO IV - ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA

 

Art. 14 – Sezioni merceologiche

 

Le imprese associate sono suddivise in sezioni merceologiche, rappresentanti i principali settori del territorio, per la trattazione di questioni di particolare interesse.

 

E’ istituita una sezione Industria Varie alla quale saranno assegnate le Imprese esercenti industrie per le quali non sia possibile costituire un’apposta sezione.

 

La costituzione e lo scioglimento sono deliberati dal Consiglio Generale. Devono rappresentare un significativo numero di imprese e ogni sezione elegge un Presidente, uno o più Vice Presidenti  e il Consiglio Direttivo.

 

Le norme di elezione, convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione degli organi sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

 

 

Art. 15 – Comitato Piccola Industria

 

Il Comitato Piccola Industria è costituito da un numero variabile di rappresentanti delle imprese, che occupano non oltre 100 addetti. Ha lo scopo di dare rilevanza alle specifiche istanze delle piccole imprese ed  esaminare le questioni di specifico interesse per eventuali proposte agli organi dell’Associazione.

 

Elegge un Presidente che è Vice Presidente di diritto dell’Associazione.

 

Le attività e le modalità di funzionamento del Comitato Piccola Industria sono disciplinate all’interno di uno specifico regolamento.

 

 

Art. 16 – Gruppo Giovani Imprenditori

 

Nell’ambito dell’Associazione è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori, per promuovere iniziative e azioni,  in linea con gli scopi del movimento nazionale Giovani Imprenditori di Confindustria.

 

I Giovani Imprenditori eleggono un Presidente e un Consiglio. Il Presidente è Vice Presidente di diritto dell’Associazione Le attività e le modalità di funzionamento del Gruppo Giovani Imprenditori sono disciplinate all’interno di uno specifico Regolamento.

 

 

TITOLO V - FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO INTERNO

 

Art. 17 – Direttore Generale

 

Il Direttore Generale è nominato e revocato dal Consiglio di Presidenza.

 

Le funzioni di Direttore sono incompatibili con l'esercizio di professioni e con altri impieghi. Egli non può assumere incarichi e cariche, anche se non retribuiti, senza l'autorizzazione del Consiglio di Presidenza.

 

E’ responsabile del funzionamento della struttura interna e della gestione del personale dipendente, e propone al Consiglio di Presidenza le assunzioni, i licenziamenti e le politiche retributive, queste ultime nei limiti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio di Presidenza.

 

Dirige tutte le attività dell’Associazione e sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria, predispone la bozza di bilancio preventivo e consuntivo, da sottoporre all’approvazione degli Organi.

Può nominare 1 o più Vice Direttori.

 

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni degli Organi, svolgendo le funzioni di Segretario.

 

 

TITOLO VI – FONDO COMUNE E BILANCI

 

Art. 18 – Fondo comune

 

Il Fondo comune è costituito da:

  • contributi e quote di ammissione
  • gli avanzi delle gestioni annuali ed eventuali riserve
  • gli investimenti mobiliari e immobiliari
  • le erogazioni o lasciti a favore di Confindustria Imperia

 

Il Fondo Comune è indivisibile tra i soci.

 

 

Art. 19 – Bilancio preventivo e consuntivo

 

I bilanci preventivo e consuntivo sono redatti per ciascun anno solare.

 

Il consuntivo è composto da: rendiconto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, struttura delle partecipazioni in società controllate e collegate, prospetto delle fonti e degli impieghi e relazione dei Revisori contabili.

 

Il bilancio preventivo viene sottoposto all’approvazione del Consiglio Generale entro il 30 novembre dell’anno precedente l’esercizio cui si riferisce.

 

Il bilancio consuntivo viene invece sottoposto all’approvazione dell’Assemblea, corredato dalla relazione del Presidente e da quella dei Revisori Contabili.

 

Il bilancio dell’Associazione e quelli delle società controllate, sono corredati da relazioni di certificazione.

 

Il Consiglio Generale sottopone la bozza di bilancio consuntivo ai Revisori Contabili un mese prima dell’Assemblea chiamata ad approvarlo.

 

Durante i 15 giorni precedenti l’Assemblea, il bilancio consuntivo è depositato presso la Direzione Generale dell’Associazione affinché gli associati possano prenderne visione.

 

 

TITOLO VII – MODIFICHE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO

 

Art. 20 – Modifiche statutarie e scioglimento

 

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall’Assemblea con il voto favorevole pari almeno al 55% dei voti presenti in Assemblea, che rappresentino almeno il 20% dei voti totali esercitabili.

 

Ai soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata, entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell’anno successivo.

 

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole del 75% dei voti esercitabili.

 

La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue, che possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dalla legge.

 

 

Art. 21 -  Disposizione di rinvio

 

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del regolamento di attuazione, la normativa e i principi generali di Confindustria nonché le disposizioni di legge.

 

 


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